Cass., sez. III, 07-03-2003, n. 3414.
In tema di danno biologico, qualora il giudice di merito abbia adottato il criterio c.d. «tabellare», la riduzione del valore del punto percentuale di invalidità operata per adeguarlo (e, quindi, personalizzarlo), da quello fissato in astratto in corrispondenza all’età anagrafica (e, quindi, alle probabilità di vita), a quello che, in concreto, dovrà essere corrisposto, costituendo una valutazione di fatto, rientra nella esclusiva competenza del giudice di merito, il quale, di norma, vi procederà con criterio equitativo, non sindacabile in sede di legittimità se non per l’assenza di congrue, anche se sommarie, ragioni poste a fondamento del processo logico attraverso cui si è pervenuti alla decisione.
Cass., sez. III, 31-07-2002, n. 11376.
In tema di liquidazione del danno biologico, che è essenzialmente equitativa, il giudice di merito può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, purché effettui la necessaria personalizzazione del criterio adottato, al caso specifico; entro tali limiti, è un criterio valido di liquidazione quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari, con la conseguenza che l’adozione di detto criterio è incensurabile in sede di legittimità, purché sorretta da congrua motivazione in ordine all’adeguamento del valore medio del punto alla peculiarità del caso; il medesimo adeguamento è richiesto per l’adozione del criterio tabellare, in base al quale viene differenziato il valore del punto di invalidità in relazione alla riduzione della capacità psicofisica ed alla età del soggetto danneggiato, con superamento del valore fisso del punto di invalidità.
Cass., sez. III, 24-04-2001, n. 6023.
La liquidazione del danno alla salute, attesa la natura non patrimoniale di tale tipo di danno e la difficoltà di una sua esatta determinazione, può essere effettuata dal giudice solo con valutazione equitativa e deve rispondere all’obiettivo della integralità del risarcimento; a tal fine, il giudice può ricorrere a criteri predeterminati e standardizzati, come quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari, purché ciò attui in modo flessibile, tenendo conto della specificità della concreta situazione, la quale richiama una esigenza di personalizzazione e di adeguamento del valore medio del punto al caso specifico, tale attività rappresentando la condizione per un effettivo, e perciò motivato, esercizio del potere di valutazione equitativa in relazione al complesso di attitudini sviluppate o prevedibili, di cui la menomazione dell’integrità psico-fisica priverà in futuro la persona (enunciando il principio di cui in massima, la suprema corte ha cassato con rinvio, riscontrandovi violazione di legge e difetto di motivazione, la sentenza impugnata, la quale si era limitata nella sostanza ad applicare, mediante una operazione aritmetica, il valore medio del punto di invalidità, senza procedere ad un adeguamento di tale risultato al caso concreto, e senza tener conto del pregiudizio arrecato alle specifiche attitudini di vita del danneggiato).
Cass., sez. III, 08-05-2001, n. 6396.
Nella valutazione del danno biologico - il quale si riferisce alla salute come bene in sé, indipendentemente dalla capacità del danneggiato di produrre reddito ed a prescindere da questo - costituisce valido criterio di liquidazione equitativa quello che assume a parametro il c.d. punto di invalidità, determinato sulla base del valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari aumentabile fino al cinquanta per cento al fine di consentire al giudice di rapportare la liquidazione alle accertate peculiarità della fattispecie concreta (età del danneggiato, entità e natura della menomazione, epoca dell’evento lesivo ecc.); la scelta del giudice di merito di liquidare il danno alla salute con il criterio sopra esposto non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da congrua motivazione in ordine all’adeguamento del valore medio del punto, risultante dai dati acquisiti nella giurisprudenza di merito, alle particolarità della singola fattispecie.
Cass., sez. III, 25-05-2000, n. 6873.
Per rendere effettiva la valutazione equitativa del danno biologico il giudice di merito deve considerare le circostanze del caso concreto e specificamente, quali elementi di riferimento permanenti, l’età, l’attività espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato, ispirandosi anche a criteri predeterminati e standardizzati, quale il valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari, ed operando la differenziazione del valore di tale parametro in relazione alla riduzione della capacità psicofisica e dell’età del soggetto danneggiato (le c.d. tabelle), ma senza pretermettere la necessaria personalizzazione del valore dei punti al caso concreto; invece per il danno patrimoniale è possibile il ricorso alle tabelle di cui al r.d. n. 1403 del 1922, rapportato al coefficiente età-percentuale di invalidità residuata, prendendo a base la somma corrispondente al triplo della pensione sociale e considerando lo scarto tra vita fisica e lavorativa
Cass., sez. III, 11-08-2000, n. 10725.
In tema di liquidazione del danno biologico, che è essenzialmente equitativa, il giudice di merito può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, purché effettui la necessaria personalizzazione del criterio adottato al caso specifico; entro tali limiti, è un criterio valido di liquidazione quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari, con la conseguenza che l’adozione di detto criterio è incensurabile in sede di legittimità, purché sorretta da congrua motivazione in ordine all’adeguamento del valore medio del punto alla peculiarità del caso; il medesimo adeguamento è richiesto per l’adozione del criterio tabellare, in base al quale viene differenziato il valore del punto di invalidità in relazione alla riduzione della capacità psicofisica ed alla età del soggetto danneggiato, con superamento del valore fisso del punto di invalidità; nell’adozione di tale criterio, il giudice non è vincolato alle tabelle dei punti in uso presso la propria sede giudiziaria, essendo nel suo potere equitativo adottare quelle in uso presso altri uffici, con l’obbligo, peraltro, in tal caso, di motivare la scelta, avuto riguardo al fatto che la finalità della tabella è quella di uniformare il più possibile i criteri per la liquidazione del danno con riferimento alla media dei precedenti in ciascun ambito giudiziario.
Cass., sez. lav., 23-02-2000, n. 2037.
La liquidazione del danno alla salute può essere effettuata dal giudice con ricorso al metodo equitativo, utilizzando come valido criterio di quantificazione del risarcimento quello che assume a parametro il c.d. punto di invalidità, determinato sulla base di un valore medio (calcolato sulla media dei precedenti giudiziari concernenti invalidità inferiori al dieci per cento), che può essere aumentato nei singoli casi in misura tale da consentire l’adeguamento all’incidenza della menomazione sulla vita specifica del danneggiato e alla entità delle sofferenze da esso patite (c.d. danno personalizzato); tuttavia perché la valutazione discrezionale propria del metodo equitativo non si risolva in un quantificazione arbitraria, è necessario che il giudice di merito fornisca congrue ragioni del procedimento logico attraverso il quale è pervenuto a giudicare proporzionata una certa misura del risarcimento, indicando gli elementi a tal fine valorizzati (nella specie, la suprema corte ha annullato una sentenza che, limitandosi a definire come equo il parametro utilizzato, aveva liquidato sulla base di tre milioni di lire a punto il danno biologico, senza indicare l’entità delle lesioni sofferte dal danneggiato, il grado di invalidità derivante da dette infermità nonché l’impatto che tali infermità hanno avuto sulla «persona» del danneggiato).