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Danno biologico da invalidità temporanea (parziale o totale)

Spesso i Tribunali, oltre alle tabelle dei punti del danno biologico permanente, prevedono anche una misura giornaliera (c.d. diaria) volta a quantificare per ogni giorno di invalidità l’entità del risarcimento. Talvolta vengono previste due distinte misure: una per la invalidità totale (al 100%) ed una per la parziale.

In adesione al principio espresso dalla legge 57/2001 in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione per la invalidità parziale avviene presso con riferimento alla sola invalidità totale, ma in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

 Sulla base delle tabelle applicate; ReMida calcola il danno da invalidità temporanea assoluta (I.T.A.) o parziale (I.T.P.) semplicemente indicando i giorni e le percentuali di invalidità. Sono previste un periodo (espresso in giorni) per l’invalidità totale e tre fasce di invalidità temporanea.

E’ possibile per l’utente anche indicare un valore personalizzato della diaria giornaliera.

Il danno consiste nella menomazione fisica connessa al periodo di malattia procurato dalla morte del congiunto, ossia al periodo di tempo in cui il danneggiato è stato incapace di attendere alle sue ordinarie occupazioni.

L’invalidità temporanea può essere assoluta o parziale a seconda che l’incapacità sia da considerarsi totale ovvero parziale.

Inabilità temporanea assoluta

L’utente di ReMida deve semplicemente indicare il numero di giorni. Poiché per definizione l’invalidità temporanea è quella assoluta (al 100%) l’unico settore in cui l’utente può inserire i dati è quello dei giorni.

Inabilità temporanea parziale

L’utente può indicare il numero dei giorni e la misura percentuale della invalidità parziale (per tre distinte fasce). Il sistema calcola automaticamente la misura della invalidità parziale giornaliera (rapportando alla percentuale indicata al diaria giornaliera)

Giurisprudenza

Cass., sez. III, 22-03-2001, n. 4112.

Nella valutazione del danno alla salute, devono essere tenute distinte l’invalidità permanente - cioè la stabile limitazione della piena esplicazione delle proprie attitudini di vita che dopo la guarigione residua alla persona in conseguenza di una altresì stabile menomazione della sua integrità - e l’invalidità temporanea - ossia la temporanea più o meno completa impossibilità di esplicare taluni aspetti di quelle attitudini nel periodo che precede la guarigione -; è logicamente ammissibile una liquidazione in cifra complessiva dei due tipi di invalidità, a condizione che il giudice mostri di tenere in considerazione ogni componente del danno accertato; non è viceversa ammissibile una liquidazione a punto di invalidità che pretenda di inglobare, nel valore del punto, l’invalidità permanente e quella temporanea, giacché tra le due non v’è una relazione stabile.

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