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Danno biologico (da morte del congiunto)

In generale

La struttura della scheda

Il terzo quadro che viene presentato è quello del calcolo del danno biologico da morte nelle sue tradizionali componenti: da invalidità permanente (I.P.) e da invalidità temporanea, quest’ultima distinta in assoluta (I.T.A.) e parziale (I.T.P.).

Per la definizione di tale danno e la descrizione delle sue caratteristiche generali si rimanda alla voce “Danno Biologico” e relative sottovoci di cui al programma Danno alla Persona.

In questa specifica sede va solo ricordato che il danno biologico considerato nel programma Danno da Morte non è quello subito dalla vittima diretta del fatto lesivo (calcolabile secondo lo schema Danno alla Persona e trasmissibile agli eredi per via successoria), bensì quello insorto nel congiunto del defunto per effetto ed a causa del decesso della persona a lui cara, e quindi spettantegli iure proprio.

Il quadro è diviso in due parti, ciascuna distinta ed autonoma dall’altra. Per spostarsi da una casella all’altra può essere usato il mouse oppure il tasto TAB.

Tutti i valori sono espressi in doppia valuta (Euro e Lire).

Invalidità temporanea (parziale o totale)

Sulla base delle tabelle applicate viene anche calcolato il danno da invalidità temporanea assoluta (I.T.A.) o parziale (I.T.P.) semplicemente indicando i giorni e le percentuali di invalidità. Sono previste tre fasce di invalidità temporanea parziale, in funzione della diversa percentuale di inabilità.

Normativa

Per i riferimenti normativi del risarcimento del danno biologico, si richiama quella indicata nella sottovoce “Normativa” del quadro “Danno Biologico” del programma relativo al Danno alla Persona.

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