I dati generali nel Danno da Morte
In questo primo settore vengono richieste le informazioni fondamentali relative alla pratica risarcitoria ed al danneggiato.
Tale settore rimane sempre visibile sul video, mentre si passa da una scheda ad un’altra.
Nota Bene: Per ciascun parente/congiunto/convivente a cui favore si voglia calcolare il danno subito va aperta una pratica autonoma, con la indicazione del nome del danneggiato (sopravvissuto).
Occorre, quindi, che, se esistono una pluralità di congiunti, ciascuno dei quali vanti un "proprio" danno (diverso da quello di ciascun altro), venga redatta in ReMida una separata pratica per ciascun danneggiato.
Per facilitare il compito, terminata una pratica, può essere adoperata la funzione di "duplicare la pratica" con la opzione "mantenere lo stesso numero" e, poi, cambiare opportunamente i dati di questa seconda pratica per adattarla alle proprie esigenze.
Il vantaggio è che in tal modo si ottengono nell'archivio tante pratiche aventi il medesimo numero "base" e con il medesimo nome di defunto.
Data del sinistro
La data da indicare dev'essere quella della morte che rappresente il momento in cui si è generato il danno per i congiunti conviventi.
Il riempimento della casella è indispensabile per poter proseguire a compilare gli altri dati del programma. La data del sinistro controlla una serie di parametri (data delle tabelle, eventuale rivalutazione e devalutazione, età del danneggiato). La data va inserita indicando i giorni ed i mesi su due cifre e l'anno su 4 cifre. Le barrette di separazione vengono inserite automaticamente. Ovviamente non possono essere utilizzate date indicative di eventi che siano anteriori alla data del sinistro.
Cognome e Nome
Occorre indicare il nominativo della parte danneggiata (che è il congiunto del defunto). Se il nominativo è già stato inserito nella scheda di inizio pratica verrà riproposto automaticamente.
La testata generale contempla anche, separatamente, il nominativo del defunto; anche in questo caso, se tale nominativo è già stato inserito nella scheda di inizio pratica verrà riproposto automaticamente.
Questi dati saranno utilizzati sia nelle stampe (prospetti analitici e sintetici dei calcoli, motivazione completa), sia per selezionare, in futuro, la pratica dall'elenco dei nomi del danneggiato, che vengono mostrati in ordine alfabetico.
Data di nascita
La data di nascita deve essere quella del danneggiato (e non del defunto). Sulla base di tale data di nascita può essere calcolato l'eventuale danno biologico del congiunto.
Se si conosce esattamente la data di nascita del danneggiato la si può inserire nel formato gg-mm-aaaa; nella casella successiva verrà calcolata direttamente l’età (in anni e mesi).
Se non si conosce l’esatta data di nascita non occorre inserirla ma occorre, allora, indicare il numero di anni e mesi (casella successiva) che il danneggiato aveva “al momento del sinistro”. Qualora vengano inseriti gli anni ed i mesi il sistema ricava la data di nascita indicando, convenzionalmente, come giorno di nascita lo stesso giorno in cui si è verificato il sinistro.
Età del danneggiato (alla data del sinistro)
Questa casella viene automaticamente calcolata se è stata indicata la data di nascita. In caso contrario vanno indicati gli anni ed i mesi che il danneggiato aveva al momento del sinistro. L'età del danneggiato è, infatti, uno dei parametri essenziali per determinare l'importo del risarcimento tabellare del suo (eventuale) danno biologico.
Inoltre, nel caso in cui vi sia anche un danno patrimoniale da invalidità permanente, l'età viene utilizzata per definire il coefficiente attuariale necessario per quantificare tale danno.
Nota bene: Per la struttura delle tabelle del danno biologico l’età del danneggiato (comunemente indicata in termine di anni “compiuti”) comporta l’utilizzo della fascia di invalidità relativa all’anno successivo (esempio: persona di 40 anni, fascia dei 41). Infatti le fasce di età delle tabelle vengono intese “fino a…”. Per esempio per un bimbo di 8 mesi che sia stato danneggiato la fascia di riferimento è la prima, ovverosia quella di “1 anno”, intesa come “fino ad un anno”.
Scelta per colonna tabella / età
ReMida, comunque consente all'Utente di scegliere la colonna tabella/ età
Le tabelle dei Tribunali per il danno biologico, infatti, riportano le colonne dell'età del danneggiato da 1 a 100, senza, però, specificare se il numero della colonna riguardi gli anni "compiuti" o "da compiere".
L'utente può liberamente scegliere se far calcolare gli anni attribuendo i valori di una colonna (età = colonna) o quella successiva (età = colonna +1).
scelta 1: soluzione "età = colonna"
bimbo di 8 mesi colonna 1
bimbo di 1 anno e 3 mesi colonna 1
adulto di 40 anni e 3 mesi colonna 40
scelta 2: soluzione "età = colonna + 1"
bimbo di otto mesi colonna 1
bimbo di 1 anno e 3 mesi colonna 2
adulto di 40 anni e 3 mesi colonna 41
La scelta vale per ogni singola pratica e può essere variata per altre pratiche.
Tabella da utilizzare
Nella casella a scorrimento sono elencati i Tribunali che adottano criteri generali e predeterminati per la liquidazione di alcune voci di danno (danno biologico, danno morale). Occorre far scorrere la lista per trovare il Tribunale di cui si vuole adottare la tabella. Sono previsti numerosi Tribunali italiani ed accanto compaiono indicazioni supplementari sull’eventuale adozione da parte di quel tribunale di tabelle elaborate da altre autorità giudiziarie.
In relazione al danno biologico sono utilizzabili (da 1 a 9 punti di invalidità) anche le tabelle del danno biologico della c.d. micropermanente (legge 57/2001).
La validità temporale delle tabelle dei Tribunali
Le tabelle inserite fanno riferimento all’anno in cui sono state approvate dai magistrati di singoli Tribunali. Il meccanismo di rivalutazione e devalutazione che viene utilizzato all’interno del programma ReMida svincola le tabelle dal loro riferimento temporale. In pratica le tabelle anche se “vecchie” e formalmente non più aggiornate nei loro importi monetari, vengono automaticamente rivitalizzate dal meccanismo della rivalutazione che tiene conto della loro data di riferimento.
In pratica, se il sinistro generatore del danno è posteriore al momento in cui le tabelle sono state approvate (e quindi, i valori monetari non sono riferiti alla attualità) il meccanismo della aestimatio permette di adeguare automaticamente i valori vecchi della tabella ai valori al momento del sinistro. Tali valori, poi, vengono, a loro volta, rivalutati (con gli ulteriori interessi compensativi) dalla data del sinistro fino a quella della liquidazione finale (taxatio).
In tal modo si rende l’utente svincolato dall’onere dal doversi procurare di anno in anno le tabelle del danno monetariamente aggiornate.
L’autore e l’Editore provvederanno, comunque, ad aggiornare ogni anno le tabelle che i Tribunali riterranno di approvare in futuro.
Cognome e Nome del defunto
In tale casella vanno inserite le generalità del convivente/congiunto dalla cui morte deriva il pregiudizio del danneggiato.
Se il nominativo è già stato inserito tra i dati della pratica iniziale, esso viene automaticamente richiamato dal programma.
Il dato è utile nei casi di pluralità di danneggiati rispetto alla morte di un unico parente, o nei casi in cui al danno spettante ai successori iure hereditaris (strutturato sul Danno alla Persona risarcibile al parente fino al decesso) si assommi quello iure proprio dei conviventi/congiunti per il successivo decesso del parente stesso.
Concorso di colpa del defunto
Inserire in questo campo il concorso di colpa da addebitarsi al defunto nella determinazione del sinistro.
Questo dato viene utilizzato per ridurre, in modo proporzionale, il totale del risarcimento del danno concretamente dovuto al danneggiato, e conseguentemente degli interessi e della rivalutazione monetaria. Viene indicato (casella in sola lettura) anche la proporzionale misura della responsabilità del danneggiante. Tale misura viene direttamente utilizzata per i calcoli effettuati dal sistema.
Data della liquidazione
La data viene utilizzata per calcolare il dies ad quem del procedimento di calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi c.d. compensativi.
Il sistema propone (per ogni pratica nuova) la data del giorno rilevata dal computer. Quando la pratica viene ripresa (in una data successiva) la data di liquidazione inserita al momento della sua creazione rimane la stessa. Può, comunque, essere modificata dall’utente.