Cass., sez. III, 07-03-2003, n. 3414.
Il danno biologico può avere ad oggetto (non diversamente dal danno patrimoniale) tanto l’invalidità temporanea (allorché la malattia risulti ancora in atto), quanto l’inabilità permanente (qualora, per converso, la malattia sia guarita, ma con postumi permanenti, residuati alla lesione), con la conseguenza che il giudice di merito, nel provvedere alla sua liquidazione, del tutto legittimamente specifica se esso si riferisca all’inabilità temporanea ovvero a quella permanente, atteso che tale, separata liquidazione, nel concorso di entrambe le suddette ipotesi, non costituisce una (illegittima) duplicazione di voci di danno ontologicamente unitarie, ma rappresenta soltanto una liquidazione frazionata in relazione a due eventuali momenti diversi e successivi tra loro.
Cass., sez. III, 13-02-2002, n. 2082.
È configurabile un danno biologico risarcibile per gli stretti congiunti della persona deceduta per effetto di illecita condotta altrui solo se le sofferenze causate a costoro da detta perdita abbiano determinato una lesione della integrità psico-fisica degli stessi.
Cass., sez. III, 25-01-2002, n. 881.
È configurabile un danno biologico risarcibile per gli stretti congiunti della persona deceduta per effetto dell’illecita condotta altrui, allorché le sofferenze causate a costoro da detta perdita abbiano determinato una lesione dell’integrità psicofisica degli stessi.
Tribunale Torino, 15-02-2001.
Nell’ipotesi di un soggetto menomato in conseguenza di un incidente che successivamente deceda per cause non imputabili al responsabile delle lesioni, la depressione sofferta dal congiunto della vittima primaria durante l’arco di tempo tra l’incidente e il successivo decesso, pur a fronte dell’esclusione da parte dei consulenti tecnici d’ufficio della sussistenza di un danno psichico sia temporaneo sia permanente, è risarcibile a titolo di danno biologico temporaneo, incidendo tale stato sulla qualità della vita della persona sia sotto il profilo della vita di relazione che della vita sessuale (nella specie, oltre al danno biologico temporaneo è stato risarcito il danno morale).
Pretore Milano, 14-12-1995.
Il danno psichico puro, anche quando non rientri nelle categorie proprie della nosografia psichiatrica, come nella ipotesi di disagio nevrotico con nuclei di somatizzazione, e anche quando non comporti una apprezzabile riduzione della capacità lavorativa, è comunque un danno risarcibile in quanto lesivo del diritto alla salute, da intendersi come l’insieme degli aspetti che riguardano la specifica soggettività di ogni persona, caratterizzata proprio dal suo modo di porsi e di essere, nonché dalle specifiche caratteristiche della sua personalità.
Corte Costituzionale 14 luglio 1986 n. 184
Il criterio da adottare nella determinazione e liquidazione del danno biologico dovrà rispondere, per un corretto giudizio, da un lato ad un’uniformità pecuniaria di base (lo stesso tipo di lesione non può essere valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto) e dall’altro ad elasticità e flessibilità, al fine di adeguare la liquidazione all’effettiva incidenza dell’accertata menomazione).