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Reddito presunto

In linea generale, laddove non sia possibile ricostruire, attraverso prove o presunzioni, il reddito effettivo annuo netto del defunto, può farsi ricorso al reddito presunto, offerto dal “triplo della pensione sociale”.

Basta attivare l’opzione “reddito presunto” perché il programma calcoli automaticamente il suddetto importo (scelta di default).

E’ stato peraltro inserito, come parametro alternativo di riferimento, il criterio “triplo pensione sociale + maggiorazione sociale”, utilizzabile laddove il fatto lesivo sia successivo all’anno 2001 (in quanto il reddito viene calcolato con riferimento alla data del fatto).

Con la piena entrata in vigore della riforma pensionistica, infatti, la pensione sociale, che ha assunto la denominazione di "assegno sociale", è stata integrata da diverse ipotesi di maggiorazione (ultra65enni; ultra75enni) e, per i "soggetti disagiati", da una "maggiorazione sociale", ritenuta da taluni cumulabile ai fini del reddito minimo ex art. 22ter l. 990/69.

Il programma calcola automaticamente l’importo.

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