Cass., sez. III, 14-07-2003, n. 11007.
In una causa di risarcimento danni da incidente stradale, le dichiarazioni dei redditi hanno efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell’art. 4 l. 26 febbraio 1977 n. 39, soltanto quando ricorrano due condizioni: a) oggetto del giudizio sia l’azione diretta promossa dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della rca del responsabile, ex art. 18 l. n. 990 del 1969; b) il danno, che si intende provare con la dichiarazione dei redditi sia costituito da una contrazione del reddito conseguente ad invalidità permanente; nel caso in cui - come nella fattispecie in esame - il danno di cui si chieda il risarcimento sia costituito dalla riduzione delle entrate conseguita alla morte di un congiunto, le risultanze delle dichiarazioni dei redditi sono liberamente valutabili dal giudice, la cui pronuncia sul punto non è sindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivata.
Cass., sez. III, 25-03-2002, n. 4205.
Affinché il godimento di un reddito proprio, da parte del coniuge della persona deceduta in conseguenza dell’altrui fatto illecito, valga ad escludere il risarcimento del danno, è necessario che tale reddito sia sufficiente a soddisfare interamente le esigenze presenti e future del percettore in relazione al tenore di vita, all’educazione, all’istruzione, alla posizione sociale ed all’età (nella specie, il giudice di merito, con motivazione valutata idonea in sede di legittimità a giustificare il rigetto della domanda di risarcimento, aveva ritenuto carente la prova che il coniuge avesse subito un danno patrimoniale, in quanto già in precedenza godeva di reddito proprio quale dipendente statale).