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Il reddito del defunto

La sezione permette di inserire i dati relativi al reddito del defunto, che costituisce il normale termine di riferimento per procedere alla liquidazione del risarcimento per la perdita economica conseguente all decesso del congiunto. La sezione prevede due opzioni alternative: Reddito effettivo annuo netto e Reddito presunto (triplo della pensione sociale o triplo della pensione sociale + maggiorazione sociale).

Per attivare il programma occorre selezionare una delle suddette due opzioni. La selezione avviene cliccando sulla casella tonda situata a sinistra della relativa opzione. Il programma prevede di default l’opzione relativa al “Reddito effettivo annuo netto”.

All’interno di ciascuna opzione è possibile muoversi da una casella all’altra con il mouse oppure con il tasto TAB.

La scelta tra le due opzioni compete all’utente e dipende dai dati disponibili e noti. Se il reddito del soggetto danneggiato è conosciuto oppure può essere ricostruito sulla base di parametri presuntivi, occorrerà selezionare la casella Reddito effettivo annuo netto; se, al contrario, tali dati non sono disponibili, occorrerà selezionare la casella Reddito presunto.

Nel caso in cui sia stata prescelta l’opzione Reddito effettivo annuo netto, va inserito il dato relativo al reddito annuo netto del soggetto danneggiato, scrivendone l’ammontare nella casella Euro ovvero in quella Lire: completato l’inserimento del dato nella casella Euro, il programma propone automaticamente il dato espresso in Lire e viceversa. Non occorre preoccuparsi di inserire il punto in corrispondenza delle migliaia, perché il programma vi provvede in modo automatico.

Nel caso in cui sia stata prescelta l’opzione triplo pensione sociale, il programma presenta direttamente il risultato, espresso in Euro ed in Lire: il valore della pensione sociale è quello relativo all’epoca del sinistro ed il dato viene ricavato dal programma da una tabella interna, nella quale sono raccolti i valori della pensione sociale dall’anno 1970 sino a quello attuale.

Il programma è strutturato per rapportare automaticamente il reddito inserito alla data del sinistro; su tale importo opera la successiva capitalizzazione.

La composizione del reddito

Il reddito da computare ai fini del risarcimento del danno patrimoniale è quello sussistente al momento del fatto lesivo.

Per quanto concerne la composizione del reddito effettivo annuo netto valutabile ai fini risarcitori si rimanda al capitolo “La composizione del reddito” di cui al Quadro – Danno Patrimoniale del programma relativo al Danno alla Persona.

Va peraltro osservato che, mentre in quella sede è in discussione la perdita economica subita dal danneggiato a causa della diminuzione della propria capacità lavorativa, intesa come capacità di produrre reddito (tanto da escludere dalla composizione del reddito elementi insensibili all’abilità al lavoro, come la pensione, le rendite ed i proventi da capitale), nel caso del Danno da Morte la perdita economica del danneggiato assume una connotazione diversa e più ampia, avendo ad oggetto la cessazione di un supporto economico valutabile sotto più profili e dimensioni (concorso nelle spese, mantenimento, elargizioni).

La composizione del reddito dovrà peraltro tenere conto, nel caso in cui il danneggiato sia anche successore del defunto, dell’incremento economico conseguito per effetto dell’eredità.

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