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Giurisprudenza

Cass., sez. III, 14-07-2003, n. 11007.

In una causa di risarcimento danni da incidente stradale, le dichiarazioni dei redditi hanno efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell’art. 4 l. 26 febbraio 1977 n. 39, soltanto quando ricorrano due condizioni: a) oggetto del giudizio sia l’azione diretta promossa dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della rca del responsabile, ex art. 18 l. n. 990 del 1969; b) il danno, che si intende provare con la dichiarazione dei redditi sia costituito da una contrazione del reddito conseguente ad invalidità permanente; nel caso in cui - come nella fattispecie in esame - il danno di cui si chieda il risarcimento sia costituito dalla riduzione delle entrate conseguita alla morte di un congiunto, le risultanze delle dichiarazioni dei redditi sono liberamente valutabili dal giudice, la cui pronuncia sul punto non è sindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivata.

Cass., sez. III, 31-05-2003, n. 8828.

L’ipotesi della compensatio lucri cum damno non si configura quando, a seguito della morte della persona offesa, ai congiunti superstiti, aventi diritto al risarcimento del danno, sia stata concessa una pensione di reversibilità, giacché tale erogazione si fonda su un titolo diverso rispetto all’atto illecito.

Cass., sez. III, 25-03-2002, n. 4205.

In tema di risarcimento del danno da illecito, il principio della compensatio lucri cum damno trova applicazione solo quando sia il pregiudizio che l’incremento patrimoniale dipendano dal medesimo fatto; ne consegue che, in caso di morte di una persona cagionata dall’altrui illecito, non rileva che il coniuge diventi titolare di pensione di reversibilità, fondando tale attribuzione su un titolo diverso dall’atto illecito.

Cass., sez. III, 27-07-2001, n. 10291.

Perché possa applicarsi il principio della compensatio lucri cum damno è necessario che il vantaggio economico sia arrecato direttamente dal medesimo fatto concreto che ha prodotto il danno; ne consegue che dall’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno alla persona (patrimoniale o biologico) non può essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, oppure a titolo di assegni, di equo indennizzo, o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte od all’invalidità (nella specie, indennità di accompagnamento): tali erogazioni infatti si fondano su un titolo diverso rispetto all’atto illecito e non hanno finalità risarcitorie.

Cass., sez. III, 07-11-2002, n. 15641.

I genitori di persona minore d’età, deceduta in conseguenza dell’altrui atto illecito, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro provocato dal venir meno della aspettativa degli stretti congiunti ad un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso, hanno l’onere di allegare e provare che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia; ad un tal riguardo essi possono assolvere al predetto onere probatorio anche facendo ricorso a presunzioni semplici, ma non possono limitarsi a far riferimento all’id quod plerumque accidit.

Cass., sez. III, 25-10-2002, n. 15103.

I genitori di persona minore di età, deceduta in conseguenza dell’altrui atto illecito, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro hanno l’onere di allegare e provare, anche per mezzo di presunzioni semplici, che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia.

Cass., sez. III, 25-07-2002, n. 10898.

I figli che a seguito della morte dei genitori sono stati accolti dai nonni materni, da questi mantenuti, educati e istruiti sino al raggiungimento del venticinquesimo anno di età, non hanno subito alcun pregiudizio di carattere patrimoniale, per effetto della perdita del padre, della madre e dei contributi economici da questi dati per il loro mantenimento.

Cass., sez. III, 25-07-2002, n. 10898.

La morte dei genitori ha provocato un pregiudizio patrimoniale non a carico dei figli (le cui esigenze di vita sono state completamente assicurate dai nonni materni), ma dei detti nonni materni che hanno dovuto far fronte a tutte le spese del caso.

Cass., sez. III, 25-03-2002, n. 4205.

I danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che, sia in relazione ai precetti normativi (art. 143, 433 c.c.), che per la pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarietà e di costume, il defunto avrebbe presumibilmente apportato, assumono l’aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge; la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno.

Cass., sez. III, 25-03-2002, n. 4205.

Affinché il godimento di un reddito proprio, da parte del coniuge della persona deceduta in conseguenza dell’altrui fatto illecito, valga ad escludere il risarcimento del danno, è necessario che tale reddito sia sufficiente a soddisfare interamente le esigenze presenti e future del percettore in relazione al tenore di vita, all’educazione, all’istruzione, alla posizione sociale ed all’età (nella specie, il giudice di merito, con motivazione valutata idonea in sede di legittimità a giustificare il rigetto della domanda di risarcimento, aveva ritenuto carente la prova che il coniuge avesse subito un danno patrimoniale, in quanto già in precedenza godeva di reddito proprio quale dipendente statale).

Cass., sez. III, 28-02-2002, n. 2962.

Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito dai genitori di un minore deceduto in conseguenza di un fatto illecito si sostanzia nel venir meno delle aspettative di un contributo economico che, secondo un criterio di normalità, la vittima avrebbe destinato a loro beneficio; a tal fine non rileva che i genitori stessi dispongano, al momento dell’evento, di fonti di reddito tali da rendere inutile qualsiasi contributo del figlio, salvo che la valutazione complessiva non consenta di presumere, al riguardo, l’assenza di mutamenti del quadro nel corso degli anni.

Cass., sez. III, 16-10-2001, n. 12597.

Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che spetta, a norma dell’art. 2043 c.c., ai congiunti di persona deceduta a causa di altrui fatto illecito, richiede l’accertamento che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro.

A. Torino, 04-10-2001.

Il soggetto, che abbia perso il padre in conseguenza di un fatto illecito verificatosi prima della sua nascita, ha subito un danno ingiusto essendo ravvisabile in capo al concepito una situazione tutelata dall’ordinamento giuridico, costituita dal diritto alla vita ed a condizioni di vita tali che la personalità dell’individuo si estrinsechi nel miglior modo possibile; conseguentemente il figlio rimasto privato del padre prima della nascita ha diritto ad essere risarcito per le privazioni economiche sotto il profilo del diritto al mantenimento, per la sofferenza morale e per il danno esistenziale inteso come alterazione negativa di prospettiva di vita futura.

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