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Giurisprudenza

Cass. civ., sez. III, 24-02-2010, n. 4484.

In caso di lesioni conseguenti a infortunio stradale, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, rientrando tra i diritti fondamentali della persona, in quanto riguardante il diritto alla salute, spetta a tutte le persone, indipendente dalla cittadinanza (italiana, comunitaria ed extracomunitaria) e, quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, spetta alla vittima nella sua più ampia accezione, comprensiva del danno morale, inteso come sofferenza soggettiva causata da reato, del quale il giudice dovrà tener conto nella personalizzazione del danno biologico, non essendo consentita una liquidazione autonoma (sulla base del suddetto principio la suprema corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in un caso di gravi lesioni subite da persona extracomunitaria, aveva riconosciuto il danno alla salute, ma non il danno morale).

 

Cass. civ., sez. lav., 24-05-2010, n. 12593.

Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell’integrità fisica del lavoratore, identificato nella sommatoria di danno biologico (all’integrità fisica) e danno morale (consistente nella sofferenza per l’ingiuria fisica subita), non richiede, ai fini della risarcibilità, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 185 c.p. essendo riferibile a diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti (nella specie la suprema corte ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto risarcibili, ai sensi dell’art. 2059 c.c., sotto voci distinte, con adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, e del danno morale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa conseguente ad un infortunio sul lavoro).

 

Cass., sez. III, 14-07-2003, n. 10987

Qualora il giudice di merito accerti in concreto la colpa dei conducenti dei veicoli venuti in collisione, uno dei quali rimanga vittima di lesioni o morte, ed applichi lo stesso la presunzione di eguale responsabilità fissata dall’art. 2054, 2º comma, c.c., per l’impossibilità di graduare le colpe, non può negare il risarcimento del danno morale sul rilievo che la responsabilità viene affermata su base presuntiva, ma è tenuto ad accertare, in mancanza di accertamento vincolante del giudice penale, se sia ravvisabile un’ipotesi di reato, concedendo o negando il risarcimento a seconda dell’esito dell’accertamento.

 

Cass., sez. III, 12-05-2003, n. 7282

Cass., sez. III, 12-05-2003, n. 7283

Alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. e 185 c.p. non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell’autore del danno se essa, come nel caso di cui all’art. 2054 c.c., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato.

 

Cass., sez. III, 30-11-2000, n. 15330

La norma sul danno morale di cui all’art. 2059 c.c. (danno consequenziale, sì, al danno biologico, ma da questo concettualmente distinto, attenendo il primo alla sfera del danno alla salute, il secondo, specificamente, a tutte le sofferenze psichiche e morali subite a causa del comportamento illecito dell’agente) si ispira ai medesimi criteri risarcitori «integrali» di cui alla generalklausel di cui all’art. 2043 c.c. e non ha, pertanto, natura indennitaria del pretium doloris, ma considera tutte le sofferenze di ordine psichico e morale che il danneggiato subisca in conseguenza dell’evento dannoso ingiusto, e si fonda, pertanto, sul principio costituzionale di cui all’art. 2 della carta fondamentale, che tutela e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo.

Cass., sez. III, 03-03-2000, n. 2367

Cass., sez. III, 24-03-2000, n. 3536

Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale derivante da un fatto illecito astrattamente integrante estremi di reato, l’inesistenza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all’accertamento, da parte del giudice civile, della sussistenza degli elementi costitutivi del reato.

Cass., sez. III, 30-03-2001, n. 4733.

Il danno non patrimoniale, quale sofferenza patita in conseguenza di un fatto illecito, si verifica in coincidenza dell’evento dannoso; pertanto, è con riferimento a tale momento che, se non si tratta di illecito permanente, il danno morale deve essere riscontrato e liquidato, senza alcuna considerazione per fatti od eventi successivi; detta valutazione, anche se necessariamente effettuata con criteri equitativi e discrezionali, deve essere motivata tenendo conto della gravità delle lesioni patite e di tutte le circostanze ed elementi della fattispecie in modo da rendere congruo detto risarcimento.

Cass., sez. III, 17-01-2001, n. 589

Non è ammissibile la condanna del danneggiante al risarcimento del danno morale, quando la colpa non sia stata accertata in concreto, ma sia stata affermata in base ad una presunzione di legge.

Cass., sez. III, 11-08-2000, n. 10725.

Nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito, anche se effettuata necessariamente sulla base di criteri equitativi, deve tenersi conto della gravità dell’illecito penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso specifico; ne consegue che il ricorso da parte del giudice di merito al criterio della determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno morale in una frazione dell’importo riconosciuto per il risarcimento del danno biologico, non è di per sé illegittimo, a condizione che si tenga conto delle peculiarità del caso concreto, effettuando la necessaria personalizzazione del criterio alla specifica situazione, ed apportando, se del caso, i necessari correttivi, senza che la liquidazione del danno sia rimessa ad un puro automatismo.

Cass., sez. III, 29-11-1999, n. 13336.

Nel liquidare il danno morale, è consentito al giudice tenere conto anche del grado di colpa in cui versa l’autore dell’illecito.

Cass., sez. III, 17-11-1999, n. 12741

In tema di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli, qualora l’accertamento della responsabilità sia stato effettuato in base alla presunzione di cui all’art. 2054, 2º comma, c.c., senza alcun concreto accertamento e qualificazione del fatto come reato, difetta il necessario presupposto per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.

Cass., sez. III, 04-12-1998, n. 12312.

Il danno morale, conseguito a lesioni alla persona, non può essere liquidato facendo applicazione del criterio di cui all’art. 4 l. 26 febbraio 1977 n. 39 (triplo della pensione sociale).

Cass., sez. lav., 16-07-1998, n. 6993.

Benché la liquidazione dei danni morali sfugga necessariamente ad una precisa valutazione analitica e resti affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, quest’ultimo non può omettere ogni pur sintetica enunciazione dei criteri seguiti nella liquidazione, in particolare nel giudizio di secondo grado, quando l’appellante lamenti l’ingiustizia della liquidazione compiuta in primo grado e la mancanza di motivazione al riguardo (nella specie, il giudice d’appello si era limitato ad affermare che il danno liquidato in primo grado «con il consueto criterio equitativo» non era per nulla eccessivo).

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