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Applicabilità del “danno morale”

 

L’utente deve preliminarmente decidere se nel caso in esame sia applicabile il danno morale (o, più genericamente, il danno non patrimoniale), attivando l’apposita opzione “si” (il sistema prevede di default l’ipotesi della non applicabilità): solo in tale ipotesi si attivano le diverse sezioni della scheda.

Con la dizione di danno morale ci si riferisce al complesso delle sofferenze psichiche e morali subite dal danneggiato per effetto di un fatto illecito. I casi di danno morale sono plurimi e di varia natura e non implicano necessariamente una lesione di tipo fisico (si pensi al danno morale spettante alla persona ingiuriata o minacciata); il programma, peraltro, è essenzialmente strutturato per la liquidazione del danno morale derivante al danneggiato per effetto delle lesioni patite.

Anche quando consegue al danno biologico, il danno morale è comunque concettualmente autonomo rispetto ad esso, che attiene alla lesione lato sensu della salute, intesa come oggettiva integrità psico-fisica della persona.

La tradizionale lettura del combinato disposto degli artt. 2059 cod. civ. e 185 2° comma cod. pen. comporta che il danno morale può essere riconosciuto soltanto quando nella condotta del responsabile siano ravvisabili gli estremi di un fatto-reato, mentre dev’essere escluso laddove la responsabilità del danneggiante derivi dall’applicazione di presunzioni di legge.

Occorre pertanto verificare se nel singolo caso siano presenti tutti gli elementi, oggettivi (fatto materiale) e soggettivi (dolo, colpa), positivi o negativi (assenza di cause di giustificazione, eccesso colposo), necessari per affermare l’astratta configurabilità di una fattispecie penale, secondo i criteri valevoli per l’accertamento in sede penale.

La valutazione in sede civile non è preclusa dall’inesistenza di un procedimento penale e/o di una pronuncia penale di condanna, né subisce limitazioni per effetto di eventuali improcedibilità o improponibilità dell’azione penale (ad es. per omessa querela) o di sopravvenuta estinzione del reato (amnistia, abolitio criminis).

In caso di sinistro stradale, la risarcibilità del danno morale implica quindi l’avvenuto riconoscimento, nel singolo caso, di tutti gli elementi costitutivi del delitto di lesioni colpose, mentre nulla sarà dovuto a tale titolo laddove sia stata applicata la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 2° comma cod. civ..

Recentemente, peraltro, alcune pronunce della Corte di Cassazione hanno disancorato la risarcibilità del danno morale dall’accertamento positivo della sussistenza del fatto-reato (in particolare rispetto all’elemento soggettivo della colpa), ammettendo il risarcimento di tale danno anche nei casi di (cor)responsabilità presunta ex art. 2054 2° comma cod. civ..

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