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Danno morale (non patrimoniale) - da lesioni

La struttura della scheda

L’utente deve, come prima cosa, decidere se, nel caso in esame, il danno morale sia o meno applicabile. La scelta viene effettuata selezionando l’apposita opzione alternativa (“”-“No”).

 

 

Fino a tempi recenti, il criterio fondamentale è stato quello di verificare se il fatto lesivo potesse essere considerato un reato (art. 185 2° comma cod. pen.). Tale valutazione andava fatta in astratto, indipendentemente dalla circostanza che vi fosse stato un processo penale e che vi fosse stata o meno una condanna.

A partire dal 2003, tuttavia, la Corte di Cassazione ha svincolato il danno morale dall’astratta sussistenza del reato penale, riconoscendolo anche nei casi di presunzione di responsabilità ex art. 2054 2° comma cod. civ., tradizionalmente esclusi.

Se si ritiene di applicare il danno morale vengono resi disponibili, per l’inserimento dei dati, due separati settori. All’interno della scheda, di ciascun settore e di ciascuna sezione del singolo settore è possibile spostarsi da una casella all’altra con il mouse oppure con il tasto TAB.

Il primo settore (Danno morale base) si suddivide a sua volta in tre sezioni, a seconda del criterio adottato per liquidare il danno morale.

 

 

 

 

 

La prima sezione (liquidazione a percentuale) rapporta

 

il danno morale ad una percentuale della liquidazione del danno biologico, secondo il metodo seguito dalla maggior parte dei Tribunali italiani ed ammesso dalla giurisprudenza di legittimità, che peraltro pretende il richiamo, in sede di motivazione, ai criteri di valutazione concretamente applicati nel singolo caso.

Il parametro di riferimento, ai fini del calcolo percentuale, può essere dato dall’intera liquidazione del danno biologico (danno da invalidità permanente + danno da invalidità temporanea) oppure dalla liquidazione del solo danno biologico da invalidità permanente. In entrambi i casi, la liquidazione di riferimento è quella concretamente attribuita al danneggiato, già decurtata dell’eventuale percentuale connessa al concorso di colpa.

In caso di computo tabellare, il programma segnala il criterio percentuale eventualmente previsto nella tabella prescelta, ma l’utente può comunque applicare una misura diversa, anche di sua autonoma individuazione.

La seconda sezione (liquidazione a punto) rapporta invece il danno morale alla sola entità dell’invalidità permanente, moltiplicando il valore unitario, liberamente attribuito dall’utente, per il complessivo punteggio di invalidità permanente così come inserito nella scheda relativa al danno biologico ed automaticamente ripreso dal programma nella presente sezione. La liquidazione finale viene comunque automaticamente decurtata dell’eventuale percentuale del concorso di colpa riconosciuto in capo al danneggiato.

 

La terza sezione (liquidazione a forfait) consente infine di liquidare il danno morale secondo un importo unitario ed omnicomprensivo, liberamente determinato dall’utente. In questo – unico – caso l’importo non subisce decurtazione alcuna per effetto dell’eventuale concorso di colpa del danneggiato.

La normativa in tema di micropermanente (legge 51/2001) non prevede alcun criterio esplicito per determinare il danno morale.

 

Il secondo settore (Danno morale su altri parametri) considera ulteriori parametri di liquidazione del danno morale (definiti perciò opzionali), che possono aggiungersi a quelli del danno morale “base” o anche sostituirsi ad essi (laddove l’utente abbia scelto l’opzione di “liquidazione libera” senza attribuire alcun valore al punto). Tale settore è suddiviso in due sezioni.

La prima sezione (Degenza ospedaliera e interventi chirurgici) riguarda alcune situazioni “tipiche”, valutate da parte della giurisprudenza di merito come fonti di particolare sofferenza per il danneggiato, e quindi meritevoli di apposita ed autonoma liquidazione a titolo di danno morale.

 

Alcune tabelle prevedono criteri predeterminati di liquidazione di tali specifiche voci, ed in ogni caso l’utente può individuare i propri parametri di valutazione, stabilendo il valore unitario da attribuire sia ai giorni di degenza ospedaliera sia al numero degli interventi chirurgici subiti dal danneggiato. I valori così determinati sono automaticamente decurtati in proporzione all’eventuale concorso di colpa riconosciuto in capo al danneggiato.

La seconda sezione (Invalidità temporanea) consente il riconoscimento del danno morale in rapporto ai giorni di invalidità temporanea (assoluta e parziale), già individuati nella scheda relativa al danno biologico ed automaticamente riportati dal programma, secondo un valore unitario giornaliero attribuito direttamente dall’utente e proporzionato dal programma in correlazione alle diverse percentuali di invalidità.

Anche in questo caso l’importo finale viene automaticamente decurtato in proporzione all’eventuale concorso di colpa riconosciuto in capo al danneggiato.

La somma di tutti i risultati delle diverse sezioni relative al danno morale viene riportata nella doppia casella (Euro/Lire) posta al centro dell’ultima riga del riquadro e contraddistinta dalla dicitura in rosso “Totale danno morale” comprensiva dell’indicazione della percentuale concretamente riconosciuta al danneggiato (in relazione all’eventuale concorso di colpa).

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