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Criteri applicativi

Il danno morale di cui all’art. 2059 cod. civ. (ivi definito quale danno non patrimoniale) attiene a tutte le sofferenze psichiche e morali subite a causa del comportamento illecito dell’agente ed è pertanto concettualmente distinto dal danno biologico, che attiene invece alla sfera della salute, di cui è peraltro conseguenza.

Secondo la giurisprudenza più risalente, il combinato disposto degli artt. 2059 cod. civ. e 185 2° comma cod. pen. comporta che il danno morale può essere riconosciuto soltanto quando nella condotta del responsabile siano ravvisabili gli estremi oggettivi e soggettivi di un fatto-reato, mentre dev’essere escluso laddove la responsabilità del danneggiante derivi dall’applicazione di presunzioni di legge.

In caso di sinistro stradale, il danno morale non può quindi essere riconosciuto laddove venga applicata la specifica presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 cod. civ..

Recentemente, alcune pronunce della Corte di Cassazione hanno disancorato la risarcibilità del danno non patrimoniale dall’accertamento positivo della sussistenza del fatto-reato (in particolare rispetto all’elemento soggettivo della colpa), ammettendo il risarcimento di tale danno anche nei casi di (cor)responsabilità presunta ex art. 2054 2° comma cod. civ..

La valutazione del giudice civile in merito alla sussistenza del fatto-reato prescinde comunque dall’eventuale instaurazione di apposito procedimento penale e dall’eventuale irrogazione di condanna penale.

Il danno morale/non patrimoniale, per sua stessa natura, non può essere ancorato ad una prova diretta e specifica, ma solo ad elementi indiziari (entità delle lesioni e dei postumi, durata della malattia, tipologia ed intensità delle terapie, età, condizioni personali, ecc.); anche la quantificazione del danno morale sfugge agli ordinari criteri di prova ed è rimessa alla valutazione equitativa di cui all’art. 1226 cod. civ., fondata sugli elementi presuntivi ora accennati e sul giudizio di congruità del valore economico ad essi riconosciuto.

Anche il danno morale, come ogni altro danno risarcibile, può subire decurtazioni per effetto del concorso di colpa del danneggiato, a norma dell’art. 1227 cod. civ.

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