I Danni materiali di cui alla presente scheda sono essenzialmente quelli che si risolvono in una “perdita” di situazioni o di beni da parte del danneggiato, e quindi in una correlativa deminutio patrimoniale: rientrano pertanto nella nozione del c.d. “danno emergente” (vedi anche scheda sul Danno patrimoniale, al capitolo sui Criteri applicativi).
Il concetto generale di riferimento è quindi quello di “spesa” o “esborso”, in quanto anche perdite patrimoniali non direttamente monetarie (si pensi ai danni ai veicoli) si risolvono comunque in una uscita economica per l’eliminazione dello svantaggio.
In particolare, in relazione ai danni ai veicoli, la recente modifica normativa introdotta con l’art. 23 della Legge n. 273/2002, prevede che il danneggiato debba trasmettere all’assicuratore la fattura (o documento fiscale equivalente) relativa alla riparazione dei danni per i quali ha già ricevuto il risarcimento, entro tre mesi dal risarcimento stesso, pena la restituzione del relativo importo (in caso di rottamazione occorrerà invece presentare la relativa documentazione).
Nella prassi corrente, spese ed esborsi non sono soggetti a procedimenti di devalutazione e/o rivalutazione, anche perché vi sono situazioni difficilmente rapportabili ad un preciso momento storico, quanto meno in sede di liquidazione, e spesso direttamente riconducibili alla data del fatto (si pensi alle piccole spese mediche, frequenti nel periodo della malattia conseguente al fatto lesivo, o ai danni al vestiario per effetto dell’incidente, o al c.d. danno da fermo tecnico).
ReMida ricomprende i danni materiali nell’operazione di taxatio, ma li esclude dall’aestimatio, conteggiandoli a decorrere dalle date dei singoli esborsi (che possono coincidere, se l'utente non indica una data specifica, con la data dell’illecito).