Codice Civile
Art. 2056. Valutazione dei danni. — Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.
Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
Art. 1223. Risarcimento del danno. — Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
Art. 1226. Valutazione equitativa del danno. — Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
Art. 1227. Concorso del fatto colposo del creditore. — Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Legge 12.12.2002 n. 273
Art. 23. - (Modalità di risarcimento del danno)
1. Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si applica anche nel caso di danni a persona.
2. All’articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976, come modificato dall’articolo 5, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo l’ottavo comma è inserito il seguente:
«Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo è tenuto a trasmettere all’assicuratore la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l’assicuratore ha diritto a richiedere la restituzione dell’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di cui all’articolo 642 del codice penale. Nel caso di rottamazione del veicolo l’obbligo di presentazione della fattura è sostituito dall’obbligo di presentazione della documentazione attestante l’avvenuta rottamazione.»
3. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge 5 marzo
2001, n. 57, è sostituito dal seguente:
«4. L’ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2 può
essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e
motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato».
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella
unica su tutto il territorio dello Stato:
a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.