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Tabelle della legge

Con riferimento ai danni conseguenti a lesioni riportate da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l’art. 5 della legge n. 57/2001 ha sancito una liquidazione uniforme su tutto il territorio nazionale facendo salvo, in un primo momento, la diversa liquidazione da parte del giudice, ma, successivamente (con l’intervento della legge 12 dicembre 2002, n. 273), limitando normativamente l’eventuale incremento a non più del 20% del valore di tabella.

Sono sorti dei problemi per quanto riguarda l’efficacia temporale della nuova legge. L’art. 5 della legge n. 57, infatti, dispone che la disciplina prevista si applica soltanto ai sinistri avvenuti dopo l’entrata in vigore della legge; molte pronunzie di merito hanno, però, ritenuto di applicare i medesimi criteri per liquidazioni relativi a sinistri avvenuti prima di tale data. Tale scelta appare, in genere, motivata da una esigenza di equiparare, in via equitativa, ai medesimi valori situazioni simili. Si ritiene che il giudice in tali casi abbia l’onere di motivare il ricorso ai parametri legislativi, laddove diversi rispetto a quelli utilizzati fino al 2001 presso la propria sede giudiziaria. Si ritiene l’applicabilità dei criteri previsti dalla I. n. 57/2001 anche a casi di danno biologico, non superiore al 9%, derivanti da una causa diversa rispetto alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

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