PreviousNext
Help > Danno da lesioni alla persona (vivente) > Danno biologico - da lesioni > Danno Biologico da invalidità permanente (ReMida) > Giurisprudenza (sul criterio tabellare)
Giurisprudenza (sul criterio tabellare)

Cass. civ., sez. III, 12-03-2008, n. 6684.

Il giudice chiamato a pronunciarsi in merito alla liquidazione dei danni biologici e morali subiti dalla vittima di un incidente stradale deve indicare, nella motivazione della sentenza, gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento nonché il percorso logico seguito per la determinazione della somma in concreto liquidata, essendo insufficiente il mero riferimento alle tabelle locali.

 

Cass., sez. III, 12-07-2006, n. 15760.

(utilizzo delle tabelle “milanesi”)

In tema di danno da morte dei congiunti (danno parentale), il danno morale diretto deve essere integralmente risarcito mediante l’applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia, naturale o legittima, ma solidale in senso etico; a tal fine sono utilizzabili parametri tabellari, applicati dai tribunali o dalle corti, rispettando il principio della personalizzazione ed il criterio equitativo dell’approssimazione al preciso ammontare, senza fare applicazione automatica della tabelle concepite per la stima del danno biologico, che consiste nella lesione dell’integrità psicofisica, mentre il danno morale è costituito dalla lesione dell’integrità morale (nella specie, la corte d’appello in relazione a un sinistro avvenuto in Taormina aveva riformato la sentenza di primo grado, la quale aveva fatto applicazione delle tabelle del tribunale di Milano, «perché prive di generalità e di certezza»; la suprema corte ha cassato la sentenza di appello, rilevando che le tabelle milanesi, essendo quelle statisticamente maggiormente testate, orientano in modo statisticamente più egualitario delle tabelle del tribunale di Messina, indicando un criterio generale di valutazione adottabile per arrivare ad una valutazione dell’«ammontare preciso» del risarcimento)

 

Cass., sez. III, 23-02-2005, n. 3766.

In tema di liquidazione del danno biologico, il giudice di merito può adottare tanto il criterio equitativo puro, quanto criteri predeterminati e standardizzati, previa definizione, in quest’ultimo caso, di una regola ponderale commisurata al caso specifico; valido criterio di liquidazione equitativa del danno alla salute sarà, pertanto, quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari, onde la decisione di adottare un criterio consimile non è di per sé censurabile in sede di legittimità, purché sorretta da congrua motivazione in ordine all’adeguamento del valore medio del punto alla peculiarità del caso concreto, condizioni di corretta applicazione del criterio medesimo essendo quelle del suo collegamento al danno specifico e della sua personalizzazione

 

Cass., sez. III, 02-03-2004, n. 4186.

In tema di determinazione del danno morale, è censurabile in sede di legittimità l’esercizio del potere equitativo del giudice di merito solo quando la liquidazione del danno stesso appaia manifestamente simbolica o per nulla correlata con le premesse in fatto in ordine alla natura ed all’entità del danno dal medesimo giudice accertate; ove, il giudice di merito, ai fini della liquidazione di detto danno, adotti le c.d. «tabelle» in uso presso il proprio ufficio, non deve motivare detta adozione, poiché il fondamento della «tabella» è la media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale e la finalità è quella di uniformare i criteri di liquidazione del danno, mentre se adotta le tabelle in uso presso altro ufficio deve motivare detta scelta.

(vedi anche Cassazione III civile 20 ottobre 2005, n. 20323 nel medesimo senso che ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale di Ancona che ha fatto riferimento alle tabelle di Milano, tenendo conto del fatto che non risultava che ad Ancona vi fossero in uso tabelle locali)

 

Cass., sez. III, 07-03-2003, n. 3414.

In tema di danno biologico, qualora il giudice di merito abbia adottato il criterio c.d. «tabellare», la riduzione del valore del punto percentuale di invalidità operata per adeguarlo (e, quindi, personalizzarlo), da quello fissato in astratto in corrispondenza all’età anagrafica (e, quindi, alle probabilità di vita), a quello che, in concreto, dovrà essere corrisposto, costituendo una valutazione di fatto, rientra nella esclusiva competenza del giudice di merito, il quale, di norma, vi procederà con criterio equitativo, non sindacabile in sede di legittimità se non per l’assenza di congrue, anche se sommarie, ragioni poste a fondamento del processo logico attraverso cui si è pervenuti alla decisione.

 

Cass., sez. III, 20-01-2003, n. 737.

In tema di valutazione equitativa del danno biologico compiuta sulla scorta di parametri desunti dalle tabelle elaborate in base a precedenti liquidazioni, il giudice, che determini il valore punto in relazione all’entità delle lesioni e all’età del soggetto leso, non è tenuto a prendere in esame altre circostanze astrattamente idonee ad incidere sulla valutazione, se non siano state specificamente dedotte dal danneggiato per ottenere una liquidazione diversa da quella corrispondente ai valori medi.

Cass., sez. lav., 06-11-2000, n. 14440.

La liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice con ricorso al metodo equitativo anche attraverso l’applicazione di criteri predeterminati e standardizzati come le c.d. «tabelle» elaborate da alcuni uffici giudiziari; tali tabelle, peraltro, non rientrano nelle nozioni di fatto di comune esperienza di cui all’art. 115, 2º comma, c.p.c., né sono canonizzate in norme di diritto, appartenenti necessariamente alla conoscenza del giudice; ne consegue che il giudice che intenda utilizzarle deve, per non incorrere nell’errore di omessa motivazione, prima dare conto dei criteri indicati nelle tabelle (in termini generali e in forma concisa) e poi descriverne l’applicazione alla fattispecie concreta.

Cass., sez. III, 19-05-1999, n. 4852.

Al fine di rendere effettiva la valutazione del danno biologico, il giudice di merito deve considerare le circostanze del caso concreto, quali gli elementi di riferimento pertinenti, l’età della vittima, l’attività espletata, le condizioni sociali e familiari, pure quando si sia ispirato in partenza a criteri predeterminati e standardizzati; nella scelta delle «tabelle», il giudice che, in virtù del suo potere equitativo in materia, adotti quelle in uso presso altri uffici giudiziari, deve adeguatamente motivare la sua scelta (necessità che non ricorre ove si adottino le tabelle in uso presso la propria sede giudiziaria).

 

PreviousNext