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Giurisprudenza

Cass. civ., sez. III, 13-05-2009, n. 11048.

Nella liquidazione del danno alla persona causato da sinistri stradali è inibito al giudice, per determinare il danno biologico lieve o da micropermanente, fare riferimento alle tabelle medico-legali approvate con d.m. 3 luglio 2003, quando il sinistro si sia verificato in data anteriore all’entrata in vigore del suddetto decreto, avvenuta l’11 settembre 2003; il decreto, che si pone in rapporto di specialità rispetto alla generale disciplina di cui all’art. 2056 c.c., non ha efficacia retroattiva, a meno che le parti non ne chiedano concordemente l’applicazione; in mancanza di tale accordo, il giudice del merito è tenuto a liquidare il risarcimento mediante una valutazione equitativa personalizzata che tenga conto della tipologia delle lesioni e delle condizioni soggettive della vittima, esponendo nella motivazione della sentenza i criteri a tal fine adottati.

 

Le prime pronunzie avutesi sull’ambito di applicazione della legge 57/2001 avevano ritenuto, in genere, che pur non essendo la legge retroattiva, per criteri di sostanziale uniformità, ben possono applicarsi le regole normative dettate per le micropermanenti anche a sinistri avvenuti prima dell’entrata in vigore della legge e finanche a sinistri che non ricadano nell’ambito applicativo della disciplina:

Trib. Milano, 3 dicembre 2001, n. 13432, in Guida al diritto, 2002, fasc. 4, 56;

T. Milano, 20-09-2001 in Arch. circolaz., 2002, 310, n. TONINELLI

Trib. Alba, 11 agosto 2001 e Trib. Lodi, 24 luglio 2001 in Resp. civ. prev., 2002, 493;

Trib. Gorizia, 31 luglio 2001

Trib. Venezia sez. Chioggia, 11 maggio 2001, in Resp. civ. prev., 2002, 463

Trib. Venezia-Dolo, 11-07-2002 in Danno e resp., 2003, 886, n. GAGLIARDI

T. Reggio Calabria, 02-07-2003 in Giur. merito, 2004, 246

contra: T. Massa, 15-05-2002 in Arch. circolaz., 2003, 54

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