La Suprema Corte ha affermato che nella liquidazione equitativa il giudice deve considerare le circostanze del caso concreto, come la gravità delle lesioni, gli eventuali postumi permanenti, l’età, l’attività espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato; in tale valutazione può anche utilizzare il criterio basato sul valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari. Nelle pronunce sopra ricordate, pertanto, viene ribadita la validità del criterio del punto variabile, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari, purché vi sia una congrua motivazione in ordine all’adeguamento del valore medio del punto di invalidità alla peculiarità del caso.
Sulla base di tali principi, molti uffici giudiziari si sono dotati di «tabelle » nelle quali è indicato l’ammontare complessivo del risarcimento dovuto per ogni grado di invalidità e per ogni fascia di età del danneggiato.
Nella stesura delle tabelle si sono impegnati anche istituti di ricerca. In particolare la Tabella indicativa nazionale (T.I.N.) è stata elaborata dal Gruppo di Studio C.N.R. sul danno alla persona di Pisa; tale tabella si basa sui principi il valore del punto variabile che cresce geometricamente con il crescere dell'invalidità mentre decresce in modo aritmetico rispetto all'età della vittima (c.d. metodo milanese). In questa tabella vi sono delle peculiarità: è stata realizzata una differenziazione tra le cosiddette micropermanenti (1-10%) e le cosiddette macropermanenti (invalidità dall'11 in poi) e si è tenuto conto delle tavole di mortalità riferite agli uomini del 1998, pubblicate sull’Annuario statistico dell'Istat dell'anno 2001.