Il metodo attualmente più seguito per procedere alla liquidazione del danno biologico è quello del c.d. punto tabellare, elaborato, nel 1995, dai magistrati milanesi nel tentativo di creare un sistema di liquidazione del danno che fosse una via di mezzo tra il metodo pisano e quello genovese: sono state, quindi, redatte delle tabelle nelle quali il valore del punto (e quindi del risarcimento) è stato determinato seguendo un criterio progressivo in relazione alla gravità della menomazione permanente ed un criterio regressivo in relazione all’età del danneggiato.
In pratica, il risarcimento aumenta sempre più rapidamente con l’aumentare della gravità delle menomazioni e diminuisce, invece, con l’elevarsi dell’età del soggetto leso (il soggetto leso in giovane età deve sopportare gli effetti della lesione per un tempo più lungo rispetto a chi subisce il medesimo pregiudizio in età avanzata).
Per calcolare il valore del risarcimento è sufficiente ricercare nella tabella riferita alla fascia di età alla quale appartiene il danneggiato, la cifra corrispondente alla percentuale di invalidità accertata dal medico legale. Tale importo ha un significato puramente indicativo: sarà pertanto potere-dovere del magistrato procedere liberamente alla liquidazione del danno in base alle condizioni e alle particolarità del caso concreto.
In caso di lesioni personali, l’entità della sofferenza viene presunta in relazione alla durata dell’invalidità temporanea, all’entità della menomazione permanente (come danno biologico) e, talvolta, al numero dei ricoveri ospedalieri e degli interventi chirurgici.