La sezione del "reddito presunto" si utilizza nei casi in cui non sia disponile il dato del reddito effettivo.
Ciò avviene quando il danneggiato non dispone delle denunzie dei redditi (mod. 101 o mod. 740) o, nel periodo in considerazione, non lavora (minore, disoccupato, lavoratore stagionale, evasore fiscale) o non è in grado di dimostrare con esattezza il guadagno.
non è possibile applicare i criteri sopra evidenziati.
Il triplo della «pensione sociale»
il calcolo del reddito presunto è ragguagliato al triplo della pensione sociale.
Tale reddito viene utilizzato in tutti gli altri casi in cui il reddito lavorativo risulti inferiore al triplo della pensione sociale, dovendosi ritenere che tale limite minimo sia invalicabile.
Con la piena entrata in vigore della riforma pensionistica la pensione sociale ha assunto la denominazione di "assegno sociale" ed è stata integrata da una "maggiorazione sociale" per vari casi (ultra65enni; ultra75enni) e per i "soggetti disagiati", , ritenuta (interpretazione giuridica) cumulabile ai fini del reddito minimo ex art. 22ter l. 990/69.
Nel caso in cui sia stata prescelta l'opzione triplo pensione sociale, , il programma presenta direttamente il risultato: il valore della pensione sociale è quello relativo all'epoca della liquidazione ed il dato viene ricavato dal programma da una tabella interna, nella quale sono raccolti i valori della pensione sociale (ora "assegno sociale") dall'anno 1970 sino a quello attuale.
La maggiorazione sociale
La pensione sociale" (ora "assegno sociale") ed è stata integrata da diverse ipotesi di maggiorazione (ultra65enni; ultra75enni) e, per i "soggetti disagiati", da una "maggiorazione sociale", ritenuta (interpretazione giuridica) cumulabile con l'assegno sociale ai fini del reddito minimo ex art. 22ter l. 990/69.
La maggiorazione sociale può essere attivata solamente a decorrere dall'anno 2002, data della riforma pensionistica che l'ha introdotta; per i sinistri anteriori a tale data la casella non è operativa (colore grigio dell'opzione).
Note illustrative
Se la mancanza di reddito lavorativo è determinata dal fatto che il danneggiato non svolge ancora attività produttiva di guadagno (ad es. il minore), la giurisprudenza ha proposto una serie di espedienti per determinare l'ipotetico reddito da occupazioni future, prendendo in considerazione, ad esempio, la professione paterna ovvero le particolari inclinazioni del danneggiato, i suoi studi o la posizione economica e sociale della famiglia o, ancora, la sua particolare preparazione tecnica, la gravità della lesione o la sua particolare natura e collocazione.
Per quanto riguarda la casalinga, cioè il soggetto che esplica la propria attività lavorativa nell'ambito della famiglia occupandosi dell'amministrazione e conduzione del nucleo famigliare, la giurisprudenza, seppure non univocamente, sembra orientata a riconoscere rilevanza a questa peculiare attività lavorativa, non produttiva di guadagno positivo, e determina il reddito figurato utilizzando come parametro di riferimento il reddito della collaboratrice famigliare con le opportune correzioni in considerazione delle più ampie e complesse mansioni che caratterizzano il governo della casa e che non si esauriscono nel disbrigo delle faccende domestiche, ma si estendono alla direzione ed al coordinamento dell'intera vita famigliare. Il diritto al risarcimento viene ammesso anche nel caso in cui la casalinga affidi la parte materiale del proprio lavoro a terze persone.
Se il danneggiato è un piccolo imprenditore che presta anche diretta attività lavorativa nella propria ditta, il reddito da considerare, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale, non è quello relativo all'attività lavorativa personale bensì quello unitario dell'impresa, nella quota percentuale corrispondente al grado d'invalidità lavorativa permanente.