La sezione relativa al reddito permette di inserire i dati relativi al reddito del soggetto danneggiato e che costituiscono il termine di riferimento essenziale per procedere alla liquidazione del risarcimento per la perdita della capacità lavorativa specifica sia permanente che temporanea.
Il reddito effettivo
Il programma ReMida- La sezione prevede la gestione delle due opzioni alternative: Reddito effettivo annuo netto e Reddito presunto (triplo della pensione sociale oppure triplo pensione sociale + maggiorazione sociale).
La scelta tra le due opzioni compete all'utente e dipende dai dati disponibili e noti.
Se il reddito del soggetto danneggiato è conosciuto oppure può essere ricostruito sulla base di parametri presuntivi, occorrerà selezionare la casella Reddito effettivo annuo; se, al contrario, tali dati non siano disponibili, occorrerà selezionare la casella Reddito presunto (triplo della pensione sociale, con o senza maggiorazione sociale).
Nel caso in cui sia stata prescelta l'opzione Reddito effettivo annuo netto, va inserito il dato relativo al reddito annuo netto del soggetto danneggiato, scrivendone l'ammontare nella casella Euro ovvero in quella Lire: completato l'inserimento del dato nella casella Euro, il programma propone automaticamente il dato espresso in Lire e viceversa..
Il reddito da computare ai fini del risarcimento del danno patrimoniale è esclusivamente quello lavorativo. La pensione non cessa né diminuisce in conseguenza delle lesioni; analogamente le rendite ed i proventi da capitale).
La retribuzione del lavoratore dipendente comprende non solo lo stipendio vero e proprio ma anche gli altri compensi a carattere continuativo e non eventuale, come le mensilità supplementari.
Note illustrative
L'art. 137 del Codice delle Assicurazioni )decreto legislativo 7 settembre 2005, n, 209) fornisce una definizione normativa della nozione di reddito di lavoro agli effetti del risarcimento dei danni.
La normativa introdotta fornisce alcuni criteri circa il computo del reddito del danneggiato distinguendo tra redditi da lavoro dipendente e redditi da lavoro autonomo; inoltre la normativa prevede un ammontare "non inferiore" a tre volte l'ammontare della "pensione sociale".
art. 137 (Danno patrimoniale)
1. Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge.
2. È in ogni caso ammessa la prova contraria, ma, quando dalla stessa risulti che il reddito sia superiore di oltre un quinto rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma 1, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
3. In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale.