ReMida Danno calcola automaticamente il danno (il reddito futuro perduto) conseguente alla mancata attività lavorativa specifica.
Per il calcolo utilizza tre tipi di tabelle di capitalizzazione del danno patrimoniale.
1) le tabelle (obsolete) allegata al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, che aveva approvato le tariffe di capitalizzazione per la costituzione delle rendite vitalizie immediate pubblicate dalla cassa nazionale per le assicurazioni.
2) Le tabelle allegate agli Atti del C.S.M. dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.)
3) le tabelle elaborate nel 2023 dall'Osservatorio per la Giustizia civile del Tribunale di Milano e pubblicate nel maggio 2023 (adottate dal Tribunale di Milano) permettono di calcolare la capitalizzazione per qualsiasi arco di tempo scelto.
ReMida Danno permette di scegliere tra le varie tabelle selezionandole da un menu a discesa.
Le nuove tabelle del 2023 hanno previsto due parametri ulteriori:
• l'età del beneficiario (in anni compiuti) alla data della liquidazione del danno ) che è distinta da quella alla data de sinistro) . Il programma suggerisce l'età che l'utente deve inserire, ma la scelta (giuridica) è dell'utilizzatore.
• la durata del periodo (in anni) per il quale calcolare la capitalizzazione.
Le nuove tabelle utilizzano come tasso interno tassi di mercato europei (EIOPA) variabili in relazione alla durata dell'arco temporale.
Inoltre tengono conto anche del tasso tendenziale di inflazione del prossimo triennio (media) come valutati dal documento programmatico del MEF del novembre 2022.
La conservazione nel programma delle vecchie tabelle precedenti permette di poter effettuare confronti interessanti tra le diverse tabelle liquidatorie.
Le precedenti tabelle (1 e 2) erano basate sulla durata fisica della vita della popolazione imponevano di tener conto dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa.
La tabella n. 3 prevede direttamente la durata precisa della capitalizzazione e non necessita più del calcolo dello "scarto".
La tabella in pdf è scaricabile, con le note illustrative, dal seguente URL:
https://www.daietti.it/public/Tribunale_Milano_2023-capitalizzazione.pdf
Qui di seguito viene riportato un prospetto illustrativo e comparativo dei risultati applicativi delle diverse tabelle-
Note illustrative
La tabella adottata correntemente dalla giurisprudenza fino al 2015 è stata quella (prevista da un testo normativo) dei coefficienti, di cui alla tabella allegata al R.D. 9.10.1922, n. 1403.
Nella prassi dei Tribunali, era invalsa l'adozione degli unici coefficienti di capitalizzazione stabiliti dal R.D. 9 ottobre 1922 n.1403 per la costituzione delle rendite vitalizie immediate, con un correttivo di riduzione (di solito nella misura del 10%) per tener conto dello scarto tra vita fisica (cui si correla la rendita vitalizia) e vita lavorativa (giacché la percezione del reddito avrebbe comunque interessato solo il lasso temporale sino all'età pensionale e non già tutto il residuo periodo futuro di sopravvivenza.
Va tuttavia segnalato che i giudici di merito omettevano sovente di operare la riduzione, onde tener conto dei cambiamenti intervenuti nell'aspettativa di vita (cioè del sensibile incremento della durata della vita media) rispetto alle tavole di sopravvivenza della popolazione e alle statistiche mortuarie di inizio secolo, poste a fondamento della tabella annessa al R.D. 1403/1922.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. III, 14-10-2015, n. 20615) ha, però, stabilito che il danno permanente da incapacità di guadagno non può più essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c.
La Corte ha indicato che « Potranno a tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.) ».
Le ultime tabelle di capitalizzazione del Tribunale di Milano 2023 hanno tenuto conto di tutte le osservazioni della Corte di Cassazione.
La documentazione completa (comprensiva dei verbali dei lavori preparatori del Gruppo di lavoro e delle relazioni tecniche integrative) è consultabile sul sito dell'Osservatorio di Milano :