TRIBUNALE
CIVILE DI ROMA
Tabella di
riferimento
Per la liquidazione del danno morale da morte
Anno 2007
Nota esplicativa diramata dalla presidenza del Tribunale di Roma
1. Il sistema precedente.
E’ noto che, mentre la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute ha raggiunto - grazie agli interventi del legislatore ed all’opera della giurisprudenza - un assetto ormai sufficientemente stabile e collaudato, permangono tuttora numerose incertezze con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto.
Tali incertezze, che per molti hanno avevano riguardato soltanto la misura del quantum debeatur, negli ultimi anni si sono estese sinanche alla nozione stessa di “danno non patrimoniale”, ed alla esatta ricognizione dei suoi contenuti.
Per evitare disparità di trattamento, e garantire la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, il Tribunale di Roma si era dotato sin dal 1996 di una “Tabella” - o, per meglio dire, di una griglia di valori di riferimento, in base ai quali liquidare il danno non patrimoniale patito dai prossimi congiunti della vittima.
Quel sistema rappresentò senza dubbio un passo avanti rispetto alla situazione precedente, perché ha consentito la individuazione di alcuni limiti e massimi al risarcimento: certo non oggettivi e vincolanti, ma di fatto osservati nella decisione dei casi concreti. Esso ha tuttavia col tempo palesato anche alcune mende, tra le quali tre in particolare:
- una incompleta elencazione dei possibili casi (non era espressamente prevista, ad es., l’ipotesi della perdita dei nipoti, dell’avo, dei cugini, del convivente more uxorio);
- una previsione piuttosto ristretta di fattori di correzione del valore base del risarcimento (limitati alla esistenza o meno di altri congiunti ed alla convivenza della vittima col congiunto);
- l’omessa considerazione dell’età sia della vittima che dell’avente diritto al risarcimento, con la sola eccezione del figlio che domandasse il risarcimento per la perdita del genitore (nel qual caso era prevista una personalizzazione a seconda che l’avente diritto fosse minorenne o maggiorenne.
Tutti e tre questi limiti, alla fine, producevano il medesimo risultato negativo: se la Tabella veniva applicata in modo rigoroso, non era possibile tenere conto in modo adeguato delle circostanze del caso concreto, specie di quelle non previste (ad es., l’età della vittima); se, per contro, si decideva di discostarsi dalla tabella per tenere conto delle peculiarità del caso concreto, quest’ultima diventava uno strumento inutile ed insufficiente per garantire parità di trattamento e prevedibilità delle decisioni giudiziarie.
2. La nuova tabella.
Per ovviare agli inconvenienti sopra descritti, si è deciso a partire dal 2007 di adottare un sistema basato su una impostazione diversa, meglio in grado di garantire una adeguata personalizzazione del risarcimento.
Tale sistema muove dalla ovvia considerazione che i fattori di cui tenere conto nella aestimatio del danno da morte sono molteplici, ma alcuni di essi sono indefettibili, e cioè:
(a) il rapporto di parentela tra vittima e superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto;
(b) l’età della vittima e quella del superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto minore è tale età, in quanto destinato a protrarsi per un tempo maggiore;
(c) la convivenza tra vittima e superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretta era la frequentazione tra vittima e superstite.
Per tenere adeguato conto di tali variabili, si è deciso di adottare non più un sistema “rigido” basato sulla previsione di un importo risarcitorio di base da variare in più o in meno, ma di un sistema “a punti”, basato cioè sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità, e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro che costituisce il valore ideale di ogni “punto” di danno non patrimoniale.
Si sono così divisi i fattori variabili teoricamente influenti sul risarcimento in 5 classi (rapporto parentale, età della vittima, età del superstite, convivenza, composizione del nucleo familiare), ed in ciascuna classe si sono previste molteplici variabili, ad ognuna delle quali è stato assegnato un punteggio.
Il risarcimento totale è quindi pari al punteggio risultante dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle circostanze ricorrenti nel caso concreto, moltiplicato per il valore monetario del punto.
Quest’ultimo, sulla base della media di un campione di 100 sentenze decise dalla XIII sezione del Tribunale negli anni 2004-2005, è stato fissato in via equitativa nella somma di € 8.000, attualizzati al 1.1.2007.
Così, ad esempio, la liquidazione del danno patrimoniale per la perdita di un figlio ventenne, domandato da un genitore 40enne che conviveva col defunto, sarà pari a 8.000 (valore unitario del punto) per 29 (20 punti per il rapporto di parentela, 4 per l’età della vittima, 3 per l’età del superstite, 2 per la convivenza), e cioè € 232.000.
3. Uso della tabella.
E’ superfluo aggiungere che la Tabella costituisce un mero parametro di riferimento, e quindi i valori in essi sono puramente indicativi. Nulla vieta al giudice, dandone adeguata motivazione di liquidare somme maggiori od anche minori, ove lo richiedano le particolari circostanze del caso concreto.