Il danno patrimoniale per morte del congiunto va determinato autonomamente rispetto al danno "non patrimoniale".
Va detratta dal reddito la quota c.d. «sibi»
Il sistema ReMida consente tale riduzione con la comoda funzione di calcolo di quote di reddito ( in frazioni)i del reddito "sibi"; è possibile anche utilizzare (selezione «a scelta») due caselle i valori di una frazione così da inserire qualsiasi proporzione che l'utente ritenga di utilizzare.
ecco il modulo (nella sezione del Danno da morte del congiunto – jure proprio)
Note illustrative (la quota "sibi")
Nel computo del danno patrimoniale va tenuto conto del del contributo economico fornito dalla vittima che non deve subire riduzioni a causa della sua morte.
Nel computo va considerato che i congiunti non possono, però, pretendere l'intero importo che la vittima percepiva come reddito lavorativo dato che una parte di esso avrebbe coperto spese personali (come, per esempio, spese di trasporto, cibo, vestiario, ). Pertanto va eslcluso come risarcimento la quota di redito che la vittima avrebbe destinato per spese condivise all'interno della famiglia, sia la "quota sibi", ovvero quella porzione di reddito che la defunta avrebbe utilizzato esclusivamente per sé, senza condividerla con la famiglia.