Altri tribunali (come Milano, fino al 2004) prevedevano che il calcolo del danno morale per il congiunto convivente fosse calcolato sulla base del danno morale che sarebbe spettato al defunto se, invece di morire, avesse riportato un danno biologico del 100% (in relazione alla età)
Tale danno veniva rapportato, poi, al congiunto decurtandolo opportunamente (e ripartendolo tra vari congiunti danneggiati).
L'operazione di ripartisce in tre passaggi tutti collegati tra loro:
passaggio A - si determina l'età del defunto e si calcola il danno "biologico" (teorico) che sarebbe spettato al defunto se avesse riportato (in relazione alla sua età) un danno pari al 100% di invalidità permanente;
passaggio B - tale danno (teorico) viene decurtato da 1/4 ad 1/2 per calcolare il danno "morale" teorico che gli sarebbe stato liquidato se fosse sopravvissuto;
passaggio C - tale danno viene decurtato ulteriormente per attribuirne una quota (con riferimento a vari paramentri di contiguità tra in congiunto ed il defunto.
Ai passaggi A, B e C si aggiunge un ulteriore passaggio (D) che consente un aumento o diminuzione percentuale del risarcimento a scelta dell'utente, in funzione di ulteriori criteri particolari individuati dai Tribunali stessi o dall’utente (ad es. pluralità di congiunti danneggiati e/o appartenenti alla medesima categoria, situazioni di convivenza, situazioni particolari come lo stato di invalidità del danneggiato, ecc.).
Tutti e quattro i passaggi (con riferimento ai Tribunali che prevedono tale tipo di liquidazione) vengono completamente gestiti dal programma ReMida nella apposita sezione del danno morale spettante ai congiunti.
Il programma segnala inoltre se il Tribunale prescelto non ha adottato criteri di liquidazione del danno morale da morte (in tale caso i relativi campi restano vuoti).