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Imputazione dei pagamenti

La prima sezione (“Tipo di imputazione di pagamento”) consente di scegliere le modalità di imputazione dei pagamenti parziali effettuati al danneggiato prima della data di liquidazione definitiva del danno, alternativamente secondo la regola di cui all’art. 1194 cod. civ. (“Imputazione del pagamento ad Interessi”) oppure secondo la regola dettata dalla giurisprudenza in tema di crediti di valore (“Imputazione del pagamento al Capitale”); il programma prevede di default tale seconda opzione.

 

La prima opzione applica il criterio stabilito dall’art. 1194 cod. civ., secondo cui il pagamento che non estingue tutte le obbligazioni del debitore dev’essere imputato prima agli interessi già scaduti e poi al capitale, in quanto, altrimenti, il capitale cesserebbe di produrre interessi.

La giurisprudenza ha ritenuto peraltro che tale criterio sia applicabile unicamente ai debiti di valuta, in quanto ab origine identificati in una somma di danaro sulla quale poter calcolare gli interessi, e non anche ai debiti di valore, quali appunto quelli di natura risarcitoria, per loro natura illiquidi fino al momento della loro concreta quantificazione monetaria: di qui la seconda opzione, che applica la regola giurisprudenziale ed imputa quindi il pagamento al capitale (vedi anche il successivo capitolo sui Criteri applicativi).

L’utente effettua la propria scelta cliccando sul pallino posto alla sinistra della relativa opzione.

Il tipo di imputazione può essere modificato in ogni momento, anche dopo l’inserimento di tutti gli acconti e la conseguente visualizzazione nell’apposita sezione.

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