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Giurisprudenza

Cass., sez. III, 31-05-2003, n. 8828.

Il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subìto in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l’incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 cost., ove risulti intaccata l’integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall’interesse all’integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all’art. 2 cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l’interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 cost.; trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell’art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell’art. 2059 c.c. - senza il limite ivi previsto in correlazione all’art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso - vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato.

Tribunale Napoli, 12-02-2002.

La morte di un figlio a seguito di sinistro stradale determinando un’infinita serie di pregiudizi che si riflettono negativamente sull’esistenza dei prossimi congiunti successivamente alla morte del parente e che fanno sì che la loro vita di relazione non sia più la stessa, è risarcibile a titolo di danno esistenziale.

A. Torino, 04-10-2001.

Nel caso di uccisione di un familiare il danno esistenziale non può considerarsi una duplicazione né del danno alla salute né del danno morale, costituendo una lesione della personalità e in particolare dell’esplicazione dell’individuo nei rapporti con i congiunti, ed avendo come contenuto il pregiudizio conseguente alla perdita di tale status, perdita che peggiora le aspettative esistenziali del leso, perché la mancanza di un nucleo familiare completo è destinato ad incidere negativamente nelle prospettive di vita dei componenti superstiti.

A. Torino, 04-10-2001.

Il soggetto, che abbia perso il padre in conseguenza di un fatto illecito verificatosi prima della sua nascita, ha subito un danno ingiusto essendo ravvisabile in capo al concepito una situazione tutelata dall’ordinamento giuridico, costituita dal diritto alla vita ed a condizioni di vita tali che la personalità dell’individuo si estrinsechi nel miglior modo possibile; conseguentemente il figlio rimasto privato del padre prima della nascita ha diritto ad essere risarcito per le privazioni economiche sotto il profilo del diritto al mantenimento, per la sofferenza morale e per il danno esistenziale inteso come alterazione negativa di prospettiva di vita futura.

Tribunale Treviso, 30-07-2001.

Nel caso di sinistro stradale con esiti mortali, ai genitori e al fratello conviventi della vittima deve liquidarsi, tra gli altri, anche il danno per rottura del vincolo familiare, inteso come danno alla vita di relazione derivante dall’ingiusta menomazione dell’integrità familiare; tale danno di natura non patrimoniale va distinto e dalla sofferenza che naturalmente provoca la morte del congiunto, risarcibile come danno morale, e dal danno biologico derivante da comprovate menomazioni fisiche o psichiche eziologicamente connesse con il decesso del congiunto (fattispecie nella quale il giudicante ha liquidato il danno de quo in ragione del trenta per cento e del dieci per cento del danno morale rispettivamente subito dai genitori e dal fratello della vittima del sinistro).

Tribunale Palermo, 08-06-2001.

Nell’ipotesi di perdita di un congiunto per il risarcimento del danno esistenziale deve essere provato che l’evento letale abbia inciso sulla sfera qualitativa dell’esistenza quotidiana del sopravvissuto; laddove invece la variazione dell’esistenza sia temporanea e limitata ad un periodo di tempo essa ricade, secondo l’id quod plerumque accidit, nel lutto e dunque rientra nel pretium doloris; infatti, il danno morale è essenzialmente un sentire, mentre il danno esistenziale è piuttosto un non poter più fare, un dover agire altrimenti: l’uno attiene per sua natura alla sfera dell’emotività; l’altro concerne il modo di estrinsecarsi, il rapportarsi agli altri della vittima (nella specie, il danno esistenziale non è stato ritenuto provato, non essendosi l’attore attivato, se non con generici e ininfluenti capi di prova, per dimostrare quali aspetti della vita fossero stati modificati senza delimitazione temporanea).

Tribunale Agrigento, 04-06-2001.

È risarcibile a titolo di danno esistenziale la lesione causata dall’autore di un fatto delittuoso ai congiunti della vittima (nella specie, a padre, madre e sorella di una minore oggetto di violenza carnale) nella qualità e nella regolarità della loro vita quotidiana gravemente perturbata e compromessa, sia con riferimento alle singole attività realizzatrici della propria persona, sia riguardo alla dinamica fisiologica delle loro relazioni familiari.

Tribunale Bolzano, 27-11-2000.

I prossimi congiunti di persona deceduta in conseguenza dell’altrui atto illecito hanno diritto al risarcimento del danno psichico, ove si accerti che l’evento luttuoso ha determinato una patologia psichica, con conseguente radicale mutamento dello stile e delle condizioni di vita.

Cass., sez. I, 07-06-2000, n. 7713.

La violazione dei diritti fondamentali della persona umana, collocati al vertice della gerarchia dei diritti costituzionalmente garantiti, deve essere risarcita, quale lesione in sé ed indipendentemente dai suoi profili patrimoniali, non come danno morale, ma come danno esistenziale e secondo la regola di responsabilità aquiliana contenuta nell’art. 2043 c.c. in combinato disposto con l’art. 2 cost.

Pretore Milano, 14-12-1995.

Il danno psichico puro, anche quando non rientri nelle categorie proprie della nosografia psichiatrica, come nella ipotesi di disagio nevrotico con nuclei di somatizzazione, e anche quando non comporti una apprezzabile riduzione della capacità lavorativa, è comunque un danno risarcibile in quanto lesivo del diritto alla salute, da intendersi come l’insieme degli aspetti che riguardano la specifica soggettività di ogni persona, caratterizzata proprio dal suo modo di porsi e di essere, nonché dalle specifiche caratteristiche della sua personalità.

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