Cass. civ., sez. lav., 19-05-2010, n. 12318.
Va confermata, perché immune da vizi censurabili in sede di legittimità, la sentenza di merito che, nel procedere alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale riportato da una dipendente a seguito delle molestie sessuali subite dal legale rappresentante della società datrice di lavoro, abbia fatto leva, per quanto riguarda il c.d. danno morale da reato, sulla particolare odiosità della condotta lesiva, indotta soprattutto dallo stato di soggezione economica della vittima, e, per la parte concernente il c.d. danno esistenziale, sul clima di intimidazione creato nell’ambiente lavorativo e sul peggioramento delle relazioni interne al nucleo familiare della vittima stessa.
Cass. civ., sez. III, 24-11-2009, n. 24679.
La sede della salute, come diritto soggettivo umano inviolabile, è nell’art. 32 cost.; la sede della vita, come diritto soggettivo umano inviolabile, è nell’art. 2 cost. e nell’art. 2 della carta di Nizza, in correlazione con l’art. 3, 2º comma, posto che ciascuno ha diritto di vivere nel pieno sviluppo della persona umana e che la morte per mano altrui lede questo bene esistenziale, ontologicamente autonomo dalla salute intesa come qualità biologica dell’essere umano.
Cass., sez. I, 07-06-2000, n. 7713.
La violazione dei diritti fondamentali della persona umana, collocati al vertice della gerarchia dei diritti costituzionalmente garantiti, deve essere risarcita, quale lesione in sé ed indipendentemente dai suoi profili patrimoniali, non come danno morale, ma come danno esistenziale e secondo la regola di responsabilità aquiliana contenuta nell’art. 2043 c.c. in combinato disposto con l’art. 2 cost.
Tribunale Firenze, 29-01-2001.
Il paziente che, a seguito di un intervento chirurgico mal riuscito per colpa del medico, subisce una menomazione dell’integrità psico-fisica (nel caso di specie l’impossibilità a procreare) deve essere risarcito il danno biologico ma non anche il c.d. «danno esistenziale» poiché le ripercussioni negative nella sfera esistenziale del soggetto, causate dalla specifica menomazione, trovano agevolmente la loro valutazione, ai fini risarcitori, nell’ambito del complessivo risarcimento del danno biologico.
Cass., sez. III, 13-02-2002, n. 2082.
È configurabile un danno biologico risarcibile per gli stretti congiunti della persona deceduta per effetto di illecita condotta altrui solo se le sofferenze causate a costoro da detta perdita abbiano determinato una lesione della integrità psico-fisica degli stessi.
Pretore Milano, 14-12-1995.
Il danno psichico puro, anche quando non rientri nelle categorie proprie della nosografia psichiatrica, come nella ipotesi di disagio nevrotico con nuclei di somatizzazione, e anche quando non comporti una apprezzabile riduzione della capacità lavorativa, è comunque un danno risarcibile in quanto lesivo del diritto alla salute, da intendersi come l’insieme degli aspetti che riguardano la specifica soggettività di ogni persona, caratterizzata proprio dal suo modo di porsi e di essere, nonché dalle specifiche caratteristiche della sua personalità.