Quando tra il fatto lesivo e la morte della vittima intercorre un apprezzabile lasso di tempo, il danneggiato acquisisce il diritto al risarcimento dei danni subiti sino alla sua morte (danno biologico, danno patrimoniale, danni alle cose, ecc.).
Questo danno, per effetto del successivo decesso, diventa parte dell’eredità trasmessa dalla vittima ai propri eredi (legittimi e/o testamentari) e tra gli stessi va quindi ripartita in proporzione alle rispettive quote.
La scheda del “Danno da morte jure hereditatis” si struttura in modo pressoché identico a quella del “Danno da lesioni”, con la precisazione che laddove nella scheda del danno da lesioni la vittima viene designata come “danneggiato”, nel danno dal morte jure hereditatis essa viene designata come “defunto” (nell’intestazione della pratica e nella parte generale della scheda), creando una diretta connessione con l’ulteriore scheda relativa al “Danno da morte” maturato jure proprio dai singoli congiunti/conviventi della vittima.
L'unica particolarità di rilievo rispetto alla compilazione della scheda del “Danno da lesioni” è rappresentata dalla presenza di un apposito pulsante che permette di accedere ad una schermata (una sorta di foglio elettronico) nel quale la cifra complessivamente liquidata a favore del danneggiato (poi defunto) viene ripartita tra gli eredi in proporzione delle loro rispettive quote.