Spesso i Tribunali, oltre alle tabelle dei punti del danno biologico permanente, prevedono anche una misura giornaliera (c.d. diaria) volta a quantificare per ogni giorno di invalidità l’entità del risarcimento. Talvolta vengono previste due distinte misure: una per la invalidità totale (al 100%) ed una per la parziale.
In adesione al principio espresso dalla legge 57/2001 in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione per la invalidità parziale avviene con riferimento alla sola invalidità totale, ma in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
Sulla base delle tabelle applicate, ReMida calcola il danno da invalidità temporanea assoluta (I.T.A.) e/o parziale (I.T.P.) semplicemente indicando i giorni e le relative percentuali di invalidità. Sono previsti un periodo (espresso in giorni) per l’invalidità totale e tre periodi per l’invalidità temporanea.
E’ possibile per l’utente anche indicare un valore personalizzato della diaria giornaliera.
Il danno biologico da invalidità temporanea
Il danno consiste nella menomazione fisica subita nel periodo di malattia procurato dalla lesione, ossia durante quel periodo di tempo in cui la vittima del fatto illecito è stata incapace di attendere alle sue ordinarie occupazioni.
L’invalidità temporanea può essere assoluta o parziale a seconda che l’incapacità sia da considerarsi totale ovvero parziale.
Inabilità temporanea assoluta
L’utente di ReMida deve semplicemente indicare il numero di giorni. Poiché per definizione l’invalidità temporanea assoluta è quella al 100%, l’unica casella in cui l’utente può inserire i dati è quella relativa ai giorni.
Inabilità temporanea parziale
L’utente può indicare il numero dei giorni e la misura percentuale (per ciascuna delle tre fasce) dell’invalidità parziale. Il sistema calcola automaticamente la misura della invalidità parziale giornaliera (rapportando la percentuale indicata alla diaria giornaliera).