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Criteri applicativi

L’art. 1194 cod. civ. stabilisce che il debitore non possa imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi ed alle spese, senza il consenso del creditore; mentre il secondo comma della norma in parola prescrive che il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi debba essere imputato prima agli interessi.

Tale norma, che a sua volta si inserisce nell’ordine di imputazione stabilito dal precedente art. 1193 cod. civ. in caso di pluralità di debiti verso un medesimo creditore, esprime il principio per cui il pagamento che non estingue tutte le obbligazioni del debitore dev’essere imputato prima agli interessi già scaduti e poi al capitale, in quanto, diversamente operando, il capitale, una volta pagato, cesserebbe di produrre interessi.

La giurisprudenza ha peraltro limitato l’operatività di tale norma ai soli debiti di valuta, ovvero alle obbligazioni individuate sin dall’origine in una somma di denaro, ritenendo che ai debiti di valore (e quindi alle obbligazioni risarcitorie) debba invece applicarsi l’opposto criterio dell’imputabilità dei pagamenti al capitale.

Ciò in quanto tali obbligazioni sono per natura illiquide sino al momento della loro quantificazione monetaria, ovvero sino al momento dell’effettiva liquidazione del danno; solo a liquidazione effettuata esse, trasformatesi in debito di valuta, soggiaceranno alla citata regola codicistica, e pertanto i pagamenti effettuati prima di tale momento ne restano esclusi.

La materiale operazione di imputazione degli acconti al capitale nell’ambito del risarcimento dei danni è stata variamente impostata dalla giurisprudenza, allo scopo di evitare sperequazioni in favore o in danno del danneggiato.

Poiché infatti gli acconti intervengono ad una certa distanza dal fatto illecito, ma normalmente prima della data di liquidazione del danno, occorreva rendere omogenei tra loro i valori monetari dei singoli acconti e quello del danno-capitale dal quale i primi dovevano essere scomputati.

A tale scopo si è optato talora per la devalutazione dei singoli acconti al momento del fatto illecito, più spesso per la rivalutazione degli acconti alla data di liquidazione finale del danno, provvedendo quindi allo scomputo.

Il programma evita simili artificiose operazioni grazie all’adozione del meccanismo della c.d. taxatio: operando la progressiva rivalutazione delle singole voci di danno, precedentemente rapportate alla data del sinistro (c.d. aestimatio), esso consente, infatti, di scomputare i singoli acconti direttamente alla data di effettuazione degli stessi, decurtando del relativo importo il capitale così come sino a quel momento rivalutato.

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