Per quanto riguarda il danno morale o non patrimoniale in generale, i rapporti tra l’art. 2059 cod. civ. e l’art. 185 2° comma cod. pen.,(alla luce della recente giurisprudenza del 2003 della Suprema Corte) nonché la risarcibilità del danno morale nell’ipotesi di cui di presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054 2° comma cod. civ. si rimanda ai capitoli “Criteri applicativi” e “Applicabilità del danno morale” della voce Danno Morale nell’ambito del programma Danno alla Persona, con relativa raccolta giurisprudenziale.
In caso di danno da morte, il danno morale è costituito dal complesso delle sofferenze psichiche e morali subite dal danneggiato per effetto dell’ingiusta perdita del convivente/congiunto. Gli aspetti di tale danno sono plurimi e di varia natura e non implicano necessariamente una lesione di tipo fisico.
Anche quando consegue al danno biologico, il danno morale è comunque concettualmente autonomo rispetto ad esso, che attiene alla lesione lato sensu della salute, intesa come oggettiva integrità psico-fisica della persona.
Peraltro, alcune pronunce evidenziano la permeabilità tra i vari concetti elaborati dalla giurisprudenza (tra cui anche e soprattutto il danno esistenziale), in particolare con riferimento al danno alla vita di relazione (tradizionalmente individuato come aspetto specifico del danno biologico) ed al complesso di menomazioni di diverso genere che possono derivare dalla perdita di un congiunto.
Il danno morale, per sua stessa natura, non può essere ancorato ad una prova diretta e specifica, ma solo ad elementi indiziari (grado di parentela, concreto rapporto tra danneggiato e defunto, età e condizioni personali del danneggiato, ecc.); anche la quantificazione del danno morale sfugge agli ordinari criteri di prova ed è rimessa alla valutazione equitativa di cui all’art. 1226 cod. civ., fondata sugli elementi presuntivi ora accennati e sul giudizio di congruità del valore economico ad essi riconosciuto.
Anche il danno morale, come ogni altro danno risarcibile, può subire decurtazioni per effetto del concorso di colpa del danneggiato, a norma dell’art. 1227 cod. civ.