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B) misura del risarcimento.docx

Congiunto primario (genitore-figlio-coniuge-convivente)

 

il totale monetario non può di regola superare € 336.500,00, salva la ricorrenza di circostanze eccezionali;

contrasti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le due vittime, violenze o reati commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria possono ridurre, fino ad azzerare, l'ammontare risarcitorio riconosciuto in base a tutti i parametri/punti della tabella.

 

Congiunto secondario (fratello-nipote)

 

il totale monetario non può di regola superare € 146.120,00, salva la ricorrenza di circostanze eccezionali;

contrasti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le due vittime, violenze o reati commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria possono ridurre, fino ad azzerare, l'ammontare risarcitorio riconosciuto in base a tutti i parametri/punti della Tabella.

 

9.       Perché è stato previsto un "cap" ?

Nella primigenia versione delle tabelle integrate a punti, i punti attribuibili erano al massimo 100: con una tabella siffatta si è tuttavia constatato che si perviene alla liquidazione dell'importo massimo solo nel caso tipicamente più drammatico di perdita del parente (genitore che perde il figlio unico in tenera età ed in circostanze penose, e viceversa); tale soluzione tuttavia non era conforme al monitoraggio, da cui emerge che anche in casi diversi da quello appena menzionato i giudici di merito, ricorrendo altre circostanze, hanno risarcito il danno da perdita del parente nella misura massima. Per allineare la calibrazione dei punti alle emergenze del monitoraggio, è stato quindi introdotto il sistema del "cap": i punti astrattamente attribuibili nelle due tabelle sono nel massimo 118 e 116 rispettivamente. Con il "cap" entrambe le tabelle consentono di pervenire al massimo punteggio in più ipotesi, proprio come emerge dal monitoraggio delle sentenze. Il valore monetario massimo della forbice delle precedenti tabelle milanesi opera come un "cap" (soglia non superabile), salva l'eccezionalità del caso e la necessità di specifica motivazione per liquidare importi maggiori della soglia massima.

 

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