Nel corso del 2003 in tema di risarcimento del danno si sono verificati importanti mutamenti giurisprudenziali. La Suprema Corte di Cassazione, infatti, con le sentenze 8827 e 8828 del 2003, ha superato l'orientamento tradizionale della giurisprudenza (sia di merito che di legittimità) che faceva coincidere il danno non patrimoniale previsto dall'articolo 2059 del cod. civ. con il semplice danno morale soggettivo.
E' stato delineato un sistema risarcitorio del danno alla persona a carattere bipolare (e non più tripolare: danno biologico, danno morale, danno patrimoniale) contraddistinto dal danno patrimoniale e dal danno non patrimoniale; l'articolo 2059 del C.C., secondo la nuova interpretazione della Suprema Corte (poi condivisa anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza 11 luglio 2003 n. 233), ricomprende in astratto ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona.
L'orientamento è stato confermato negli anni successivi e oggi appare consolidato.
Nel 2008 la Corte di Cassazione a Sezioni unite (sezioni unite civili; sentenza, 11-11-2008, n. 26973, c.d. sentenze di San Martino) ha reimpostato i termini liquidatori del danno biologico ed i suoi rapporti con altre tipologie di danno che nella giurisprudenza avevano assunto autonomia concettuale (e liquidatoria).
Le sezioni unite, in estrema sintesi, hanno concettualizzato la nozione di danno alla persona riconducendolo alle due sole componenti del danno patrimoniale e non patrimoniale ed offrendo di quest’ultimo una nozione sostanzialmente unitaria (anche ai fini della liquidazione) escludendo che potesse essere fatta una sommatoria di tanti danni (biologico, esistenziale, estetico, morale).
La sentenza, lungi dal portare una chiarezza metodologica operativa ha introdotto un rinnovato complesso dibattito giurisprudenziale e dottrinale che non mostra di sopirsi.
Il Programma ReMida, ha mantenuto la sua struttura che consente all’utente l’inserimento delle fattispecie concrete nelle schede in cui si articola il programma.
La duttilità delle singole schede permette di poter utilizzare la scheda del danno c.d. biologico tabellare in alternativa (o in unione) con la ulteriore scheda del danno “non patrimoniale” (si è provveduto, in armonia con le impostazioni terminologiche delle S.U. ad eliminare la dicitura (tradizionale) del “danno morale” sostituendola con la categoria più ampia del “danno non patrimoniale”.
La duttilità di ReMida appare funzionale alla diversa impostazione che i principali tribunali italiani hanno adottato nel rielaborare (dopo le sentenze delle Sezioni Unite) le categorie del danno biologico tabellare e dell’ulteriore “danno non patrimoniale”.
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